Fonte

RU 2003 3995

Ordinanza
sulla Squadra di vigilanza
(O Sq vig)

del 29 ottobre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19951,
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i compiti e l’impiego della Squadra di vigilanza.

Art. 2 Statuto

La Squadra di vigilanza è una formazione di professionisti dell’esercito.

Art. 3 Compiti

La Squadra di vigilanza ha i compiti seguenti:

  1. assicura il servizio di polizia aerea per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo;

  2. assicura il servizio di ricerca e di salvataggio militare (SAR);

  3. appoggia l’Ufficio federale dell’aviazione civile e i servizi civili per quanto riguarda il servizio di ricerca e di salvataggio (SAR);

  4. collabora alla direzione e alla condotta degli impieghi delle Forze aeree, nonché alla direzione del servizio di volo militare;

  5. esegue impieghi nel settore della salvaguardia delle condizioni d’esistenza, compreso l’aiuto in caso di catastrofe, e appoggia la polizia e il Corpo delle guardie di confine;

  6. esegue trasporti aerei;

  7. partecipa a operazioni di mantenimento della pace;

  8. assicura la selezione, l’istruzione e il perfezionamento degli equipaggi naviganti;

  9. appoggia il collaudo tattico di aeromobili e di oggetti di equipaggiamento;

  10. elabora procedure tecniche e tattiche di volo nonché prescrizioni per il servizio di volo militare;

RS 510.102

k. esegue voli di dimostrazione, voli di rilevamento topografico e altri impieghi speciali.

La Squadra di vigilanza assicura lo stato di allerta per l’esecuzione dei compiti seguenti:

  1. servizio di polizia aerea;

  2. servizio di ricerca e di salvataggio (SAR);

  3. aiuto in caso di catastrofe;

  4. trasporti aerei.

Se l’esercito passa a un grado di prontezza incrementato, come pure in altri casi eccezionali, la Squadra di vigilanza può essere messa di picchetto integralmente o parzialmente.

Art. 4 Subordinazione

La Squadra di vigilanza è subordinata al comandante della Formazione d’addestramento dell’aviazione 31.

Art. 5 Comando

Il responsabile della Squadra di vigilanza è il suo comandante. Egli è responsabile segnatamente per la selezione, l’istruzione e il perfezionamento degli equipaggi naviganti, come pure per la prontezza e l’impiego.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 30 novembre 20012 sulla Squadra di vigilanza è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

29 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz