RU 2003 3995
Ordinanza
sulla Squadra di vigilanza
(O Sq vig)
del 29 ottobre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19951,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i compiti e l’impiego della Squadra di vigilanza.
Art. 2 Statuto
La Squadra di vigilanza è una formazione di professionisti dell’esercito.
Art. 3 Compiti
La Squadra di vigilanza ha i compiti seguenti:
assicura il servizio di polizia aerea per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo;
assicura il servizio di ricerca e di salvataggio militare (SAR);
appoggia l’Ufficio federale dell’aviazione civile e i servizi civili per quanto riguarda il servizio di ricerca e di salvataggio (SAR);
collabora alla direzione e alla condotta degli impieghi delle Forze aeree, nonché alla direzione del servizio di volo militare;
esegue impieghi nel settore della salvaguardia delle condizioni d’esistenza, compreso l’aiuto in caso di catastrofe, e appoggia la polizia e il Corpo delle guardie di confine;
esegue trasporti aerei;
partecipa a operazioni di mantenimento della pace;
assicura la selezione, l’istruzione e il perfezionamento degli equipaggi naviganti;
appoggia il collaudo tattico di aeromobili e di oggetti di equipaggiamento;
elabora procedure tecniche e tattiche di volo nonché prescrizioni per il servizio di volo militare;
RS 510.102
k. esegue voli di dimostrazione, voli di rilevamento topografico e altri impieghi speciali.
La Squadra di vigilanza assicura lo stato di allerta per l’esecuzione dei compiti seguenti:
servizio di polizia aerea;
servizio di ricerca e di salvataggio (SAR);
aiuto in caso di catastrofe;
trasporti aerei.
Se l’esercito passa a un grado di prontezza incrementato, come pure in altri casi eccezionali, la Squadra di vigilanza può essere messa di picchetto integralmente o parzialmente.
Art. 4 Subordinazione
La Squadra di vigilanza è subordinata al comandante della Formazione d’addestramento dell’aviazione 31.
Art. 5 Comando
Il responsabile della Squadra di vigilanza è il suo comandante. Egli è responsabile segnatamente per la selezione, l’istruzione e il perfezionamento degli equipaggi naviganti, come pure per la prontezza e l’impiego.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 30 novembre 20012 sulla Squadra di vigilanza è abrogata.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
29 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |