Fonte

RU 2003 4077

Ordinanza
su le banche e le casse di risparmio
(O sulle banche, OBCR)

Modifica del 12 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero
decreta:

I

L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 4 lett. d

Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di:

d. deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso e che non esercitino alcuna attività nel settore finanziario; o

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2003.

12 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz