RU 2003 4077
Ordinanza
su le banche e le casse di risparmio
(O sulle banche, OBCR)
Modifica del 12 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero
decreta:
I
L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 4 lett. d
Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di:
d. deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso e che non esercitino alcuna attività nel settore finanziario; o
II
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2003.
12 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |