RU 2003 4183
Ordinanza
sull’utilizzazione delle carte federali
Modifica del 5 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 maggio 19951 sull’utilizzazione delle carte federali è modificata come segue:
Sezione 5a Scambio internazionale di dati cartografici
Art. 19a
L’Ufficio federale è autorizzato a concludere autonomamente convenzioni sullo scambio di dati cartografici con altri Paesi.
II
L’appendice è modificata secondo la versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Appendice
(art. 9 cpv. 1) Tariffa per l’utilizzazione dei dati cartografici
1 Base di calcolo
In caso di utilizzazione diretta, la tassa per l’utilizzazione dei dati cartografici è calcolata sulla base dei dati originali o della scala originale. Per le trasformazioni, la tassa è calcolata sulla base della scala di pubblicazione. La tassa minima è di 50 franchi.
2 Aliquote
Per riproduzioni dirette di dati cartografici in forma analogica, per dm2 e esemplare stampato:
Scala cent. Scala cent.
1: 25 000 11.01: 200 000 6.5 1: 50 000 13.01: 500 000 6.5 1: 100 000 13.01: 1 milione 0.0
Per trasformazioni delle carte nelle scale fino a1:300 000, per dm2 e esemplare stampato:
Scala cent. Scala cent.
1: 10 000 0.91: 100 000 6.5 1: 25 000 5.51: 200 000 1.6 1: 50 000 6.51: 250 000 1.0 1: 300 000 0.7
Le aliquote secondo i numeri 21 e 22 sono parimenti applicabili alle registrazioni analogiche di dati cartografici (su disco, microscheda, videofilm e altri supporti di dati). …
Le aliquote secondo il numero 22 vengono interpolate linearmente per le scale intermedie. Nel caso di ingrandimenti di carte trasformate in scala inferiore a1:300 000, si applica l’aliquota corrispondente alla scala 1:300 000. …
Sconto di superficie Per la riproduzione di grandi carte collegate in forma analogica o digitale nonché in atlanti o in prodotti CD-ROM, sono concessi gli sconti di superficie seguenti:
Superficie Sconto oltre 50 e fino a 80 dm2 15 % oltre 80 e fino a 100 dm2 25 % oltre 100 e fino a 150 dm2 35 % oltre 150 e fino a 300 dm2 40 % oltre 300 e fino a 500 dm2 50 % oltre 500 dm2 60 % …
Fotografie aeree e ortofotografie La tassa per un’unica riproduzione analogica di fotografie aeree originali dell’Ufficio federale è di 130 franchi per immagine. Per la riproduzione di ortofotografie è riscossa una tassa di 100 franchi per ogni superficie di formato A5. Per tirature di oltre 10 000 esemplari, la tassa globale è aumentata fino a cinque volte al massimo. Per le illustrazioni in giornali e riviste si applica la tariffa secondo il numero 32. In caso di utilizzazione di dati digitali si applicano le disposizioni secondo il numero 24. …