Fonte

RU 2003 4297

Legge sulle poste
(LPO)

Modifica del 21 marzo 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 25 febbraio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 22 maggio 20022,
decreta:

I

La legge del 30 aprile 19973 sulle poste è modificata come segue:

Art. 2 cpv.3

La Posta gestisce in tutto il Paese una rete capillare di uffici postali e assicura che le prestazioni del servizio universale siano disponibili per tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni, a una distanza ragionevole. Il recapito a domicilio avviene per principio in tutti gli insediamenti abitati tutto l’anno.

Art. 5 cpv.2

Chi vuol ottenere una concessione deve:

  1. offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge e le sue disposizioni d’esecuzione, nonché la concessione;

  2. rispettare le norme del diritto del lavoro e garantire condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore.

II

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003 Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz