RU 2003 4351
Legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Legge sull’IVA, LIVA)
Modifica del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 3 maggio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 20022,
decreta:
I
La legge sull’IVA del 2 settembre 19993 è modificata come segue:
Art. 36 cpv.2
L’imposta ammonta al 3,6 per cento sulle prestazioni nel settore alberghiero, sino al 31 dicembre 2006. Si considera prestazione del settore alberghiero l’alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 | Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 |
|---|---|
Il presidente: Gian-Reto Plattner | Il presidente: Yves Christen |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Christophe Thomann |