RU 2003 4599
Ordinanza
concernente l’istruzione premilitare
(OISP)
del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19951,
ordina:
Art. 1 Scopo
L’istruzione premilitare volontaria ha lo scopo di preparare i giovani al servizio militare in settori specialistici scelti.
Art. 2 Settori specialistici
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce i settori specialistici nei quali sono organizzati corsi d’istruzione premilitare.
Art. 3 Corsi d’istruzione
Le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere ammessi ai corsi d’istruzione a partire dall’anno in cui compiono 15 anni sino all’entrata nella scuola reclute, ma al più tardi sino all’anno in cui compiono 20 anni.
Per i singoli corsi possono essere stabiliti limiti di età e condizioni specifiche per la partecipazione.
Art. 4 Corsi d’istruzione per monitori
Il DDPS può organizzare corsi per l’istruzione dei monitori dell’istruzione premilitare.
Ai corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare possono essere ammessi militari ed ex militari.
Art. 5 Prestazioni della Confederazione
Il materiale dell’esercito necessario e l’infrastruttura sono messi gratuitamente a disposizione dal DDPS nei limiti delle sue possibilità.
RS 512.15
Il DDPS stabilisce, nel quadro dei crediti stanziati, le indennità e i rimborsi:
per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
per i partecipanti e i funzionari.
Art. 6 Assicurazione militare
Chi è ammesso ai corsi d’istruzione o ai corsi per monitori dell’istruzione premilitare o vi collabora in qualità di funzionario è assicurato presso l’assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.
Art. 7 Esecuzione
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 29 marzo 19602 concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.
Art. 9 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 10 aprile 20023 sul reclutamento
Art. 15 cpv.1 lett. e
… Per l’assegnazione sono considerati:
e. nella misura del possibile, le capacità che la persona soggetta all’obbligo di leva ha acquisito in corsi d’istruzione premilitare.
2. Ordinanza del 10 novembre 19934 sull’assicurazione militare
Art. 3 Istruzione premilitare
È considerato partecipante all’istruzione premilitare ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera g numero1 della legge, chiunque è autorizzato a partecipare ai seguenti corsi d’istruzione o corsi per monitori o vi collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario:
corsi per giovani tiratori;
corsi per piloti militari;
corsi per esploratori paracadutisti;
corsi per esploratori radio (corsi Morse);
corsi della musica militare (tamburini, trombettieri e batteristi militari);
corsi per pontonieri;
corsi per giovani autisti;
corsi veterinari e del treno;
corsi per maniscalchi.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |