Fonte

RU 2003 4747

Ordinanza sull’energia
(OEn)

Modifica del 19 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:

Allegati

Le appendici1.2 e 3.1–3.5 sono modificate come segue:

1.2 n. 3 misurati conformemente alla norma europea EN 153.

3.1 n. 3 misurati conformemente alla norma europea EN 60456.

3.2 n. 3 misurati conformemente alla norma europea EN 61121.

3.3 n. 3 misurati conformemente alla norma europea EN 50285.

3.4 n. 3 misurati conformemente alla norma europea EN 50242.

3.5 n. 3 misurati conformemente alla norma europea EN 50229.

Alla presente ordinanza è aggiunta una nuova appendice 3.7 conformemente alla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Appendice 3.7

(art. 7 cpv.1 e 2, 11 cpv.1 e 2) Indicazioni relative al consumo d’energia dei forni elettrici 1. Campo d’applicazione 1.1 I forni elettrici con raccordo alla rete sono sottoposti a una procedura di omologazione energetica. 1.2 Gli apparecchi seguenti non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica:

  1. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;

  2. gli apparecchi portatili non destinati al montaggio fisso e di peso inferiore ai 18 kg.

2. Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1 Il consumo d’energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

  1. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 19922 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

  2. alla direttiva 2002/40/CE della Commissione dell’8 maggio 20023 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico.

2.2 Chiunque commercializza forni elettrici deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, ecc.).

3. Procedura di omologazione energetica Il consumo di energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50304.

GU n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

GU n. L 128 del 15.05.2002, pag. 45. Il testo delle direttive può essere domandato all’UFCL, diffusione delle pubblicazioni, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’O del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Centro svizzero di informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

4. Disposizione transitoria I forni elettrici non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 30 giugno 2004 al più tardi.