RU 2003 4771
Ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione
(OIT)
Modifica del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 4
Devono soddisfare soltanto le esigenze fondamentali dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a:
gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze, impiegati nell’interesse della sicurezza pubblica o del perseguimento penale da autorità preposte al perseguimento penale, da autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure o da autorità di polizia;
i sistemi di localizzazione e di controllo, impiegati nell’interesse della sicurezza pubblica o del perseguimento penale da autorità preposte al perseguimento penale, da autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure o da autorità di polizia.
Art. 16 lett. gbis, hbis e l
Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno:
gbis. gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per la ricezione dei segnali emessi dalle stazioni di radiofaro e dai satelliti di radionavigazione;
hbis. gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per la ricezione della frequenza campione e del segnale orario;
gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 4.
II
Allegato III n. 2 Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L’individuazione delle serie di prove considerate essenziali compete a un organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme tecniche. L’organismo di valutazione della conformità tiene in debita considerazione le decisioni precedenti prese dagli organismi di valutazione della conformità.
Allegato V n. 3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema garanzia qualità ad un organismo di valutazione della conformità di sua scelta. La domanda contiene: – tutte le informazioni utili sugli impianti di telecomunicazione previsti, – la documentazione relativa al sistema garanzia qualità (n. 3.2).
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |