RU 2003 4789
Ordinanza sulla radiotelevisione
(ORTV)
Modifica del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 3bis
Per finanziare investimenti straordinari di più vasta portata in infrastrutture di diffusione volte ad aumentare l’efficienza dello spettro su onde ultracorte, le quote dei proventi della tassa possono essere attribuite anche a emittenti radiofoniche locali o regionali le cui zone destinatarie comprendono più di 150 000 abitanti di almeno 15 anni di età.
Art. 36 Emolumenti per atti amministrativi in relazione alla ridiffusione su linee
I titolari di una concessione di ridiffusione su linee pagano un emolumento trimestrale di 21 franchi per ogni serie di 500 collegamenti d’utente o frazione di tale serie.
L’obbligo di pagare l’emolumento inizia il primo giorno del trimestre seguente il rilascio della concessione e finisce l’ultimo giorno del trimestre in cui la concessione si estingue.
Art. 52 cpv.1 lett. f
Il Dipartimento può raccogliere informazioni su richiedenti, candidati e concessionari. Le informazioni comprendono le indicazioni necessarie al rilascio delle concessioni e all’esercizio della sorveglianza, vale a dire:
f. il rapporto di gestione, il conto economico e il bilancio;
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |