RU 2003 4857
Ordinanza del DFI
sulla promozione dell’aiuto agli invalidi
del 4 dicembre 2003
Il Dipartimento federale dell’interno,
visti gli articoli 101 capoverso 1bis e 106bis capoverso3 dell’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI),
ordina:
Art. 1 Limiti per i costi per le attrezzature a favore di istituzioni
L’assicurazione sussidia il rinnovamento o il completamento di attrezzature in istituzioni esistenti, secondo gli articoli 99 e 100 capoverso1 lettera a OAI, sempreché il costo per ogni oggetto ammonti a 1000 franchi almeno.
Art. 2 Limiti per i sussidi per le spese d’esercizio ai laboratori per l’occupazione permanente di invalidi, alle case per invalidi e ai centri giornalieri
Il limite massimo del sussidio per le spese d’esercizio destinato ad istituzioni che creeranno nuovi posti dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza e non offriranno cure oltre all’assistenza sarà di:
per i laboratori ai sensi dell’articolo 100 capoverso1 lettera a: 17 franchi per ora di lavoro pagata;
per le case per invalidi ai sensi dell’articolo 100 capoverso1 lettera b: 100 franchi per ogni giorno di presenza trascorso da una persona invalida nella casa per invalidi;
per le case per invalidi ai sensi dell’articolo 100 capoverso1 lettera b che, oltre al ricovero, offrono una struttura giornaliera con almeno cinque ore di assistenza: 140 franchi per ogni giorno di presenza trascorso da una persona invalida nella casa per invalidi, dove essa riceve assistenza durante il giorno;
per i centri giornalieri ai sensi dell’articolo 100 capoverso1 lettera d: 95 franchi per ogni giorno in cui una persona invalida è presente per almeno cinque ore consecutive in uno di essi.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate: 1. l’ordinanza del 12 novembre 19972 sui sussidi d’arredamento ad istituzioni per disabili; 2. l’ordinanza del DFI del 22 dicembre 20003 sulla promozione dell’aiuto agli invalidi sono abrogate.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
4 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin