Fonte

RU 2003 4925

Ordinanza
sulla protezione dei vegetali
(OPV)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:

Art. 36 rubrica e cpv.1

Indennità per danni causati da misure della Confederazione

Per i danni causati da misure adottate dall’UFAG in virtù della presente ordinanza sono versate indennità unicamente nei casi particolarmente gravi. Non sono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza. Sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 19582 sulla responsabilità.

Art. 38

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz