RU 2003 4925
Ordinanza
sulla protezione dei vegetali
(OPV)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:
Art. 36 rubrica e cpv.1
Indennità per danni causati da misure della Confederazione
Per i danni causati da misure adottate dall’UFAG in virtù della presente ordinanza sono versate indennità unicamente nei casi particolarmente gravi. Non sono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza. Sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 19582 sulla responsabilità.
Art. 38
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |