RU 2003 4931
Ordinanza
concernente l’allevamento di animali
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’allevamento di animali è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 10, 24 capoverso1, 144 capoverso2, 145 capoverso2, 146 e 177 capoverso1 della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
Art. 25 cpv. 4
Abrogato
Art. 27a cpv.1 e 2
Il 70 per cento del contingente doganale è messo all’asta prima del periodo di contingentamento, il 30 per cento durante il primo semestre del periodo predetto.
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |