RU 2003 5097
Ordinanza
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE)
Modifica del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 168a Collezione di dati del Centro danni DDPS
Il Centro danni DDPS gestisce una collezione elettronica di dati per la liquidazione dei casi di danno e delle pretese in materia di responsabilità civile.
Art. 168b Rilevazione dei dati e categorie
Il Centro danni DDPS rileva i dati personali necessari per adempimento dei compiti legali.
Sono rilevati segnatamente i dati personali appartenenti alle seguenti categorie:
indicazioni concernenti le parti lese e gli autori dei danni (cognome e nome, indirizzo del domicilio, numero telefonico, indirizzo e-mail, conto bancario, genere di danno);
dati relativi alla salute delle parti lese e degli autori dei danni necessari per il trattamento dei danni;
indicazioni concernenti i danni (luogo, genere, causa, dinamica ed entità del danno, parti coinvolte, testimoni);
ammontare dei danni;
accertamenti di periti necessari per il trattamento dei danni.
Nell’appendice2 sono indicati i dati personali contenuti nella collezione di dati del Centro danni DDPS; nell’appendice3 sono stabiliti l’estensione dell’accesso e le autorizzazioni per il trattamento dei dati.
Art. 168c Accesso ai dati personali
Il Centro danni DDPS autorizza l’accesso a determinati dati personali come segue:
i collaboratori a titolo principale del Centro danni DDPS ricevono, per mezzo di una procedura di richiamo, l’accesso illimitato ai dati;
i collaboratori avventizi del Centro danni DDPS ricevono, per mezzo di una procedura di richiamo, unicamente l’accesso ai dati di cui abbisognano per il trattamento degli incartamenti assegnati;
gli esperti di veicoli della Confederazione ricevono, per mezzo di una procedura di richiamo, unicamente l’accesso ai dati di cui abbisognano per l’adempimento del loro mandato;
se il danno è trattato da un’assicurazione, il Centro danni DDPS può comunicare a quest’ultima i pertinenti dati.
Art. 168d Sicurezza, archiviazione e cancellazione dei dati
La sicurezza dei dati è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 19932 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dagli articoli 8 e 9 dell’ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale del 26 settembre 20033 nonché dalle raccomandazioni dall’Organo di strategia informatica della Confederazione.
I dati sono conservati nel sistema durante dieci anni al massimo a partire dalla chiusura del caso di danno e sono successivamente offerti all’Archivio federale. I dati personali non accettati dall’Archivio federale sono distrutti.
II
All’ordinanza sono aggiunte le nuove appendici2 e 3 qui annesse.
L’attuale appendice diventa l’appendice1.
III
La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Appendice 2
I. Allestimento di incartamenti concernenti veicoli a motore Persone coinvolte Numero di militari e civili feriti o deceduti Accertamento dei fatti Indicazioni concernenti l’organo che ha proceduto all’accertamento dei fatti (truppa, polizia comunale, polizia cantonale, polizia militare, polizia militare della circolazione, giudice istruttore, tribunale di divisione) Decisione in materia di responsabilità Motivazione, decisione, caso di regresso, basi legali, colpa, circostanze attenuanti, partecipazione al danno e quota di responsabilità Licenza di condurre Qualificazione del conducente del Multa, numero di giorni d’arresto veicolo, livello d’istruzione, liquidazione del caso in via disciplinare Indirizzo dell’organo di comando o Numero dell’unità, numero telefonico dell’organo amministrativo durante il dell’organo amministrativo e indirizzo di servizio servizio Indirizzo dell’organo di comando o Cognome e nome, indirizzo, NPA, localidell’organo amministrativo dopo il tà, numeri telefonici (professionale, servizio privato e mobile) Indicazioni concernenti i testimoni Cognome e nome, indirizzo, NPA, locali- (separatamente per ogni testimone) tà, numeri telefonici (professionale, privato e mobile) 1.
Rilevamento dei danni a persone e proprietà civili Indicazioni concernenti il conducente Sesso, cognome e nome, via, NPA, localicivile tà, numeri telefonici (professionale, privato e mobile), indirizzo e-mail, nonché ferite e danni alla proprietà Indicazioni concernenti il detentore Se non è identico al conducente: cognome civile del veicolo e nome, via, NPA, località, numeri telefonici (professionale, privato e mobile) Assicurazione di responsabilità civile Società, casco totale, appunti concernenti i danni ai veicoli Indicazioni concernenti altri conducenti Sesso, cognome e nome, via, NPA, localicivili tà, numeri telefonici (professionale, privato e mobile), indirizzo e-mail e luogo di dimora Terzi danneggiati (danni alla proprietà) Sesso, cognome e nome, via, NPA, località, numeri telefonici (professionale, privato e mobile), indirizzo e-mail, conto bancario/postale, assicurazione e genere di assicurazione Terzi danneggiati (danni alle persone) Sesso, cognome e nome, via, NPA, località, numeri telefonici (professionale, privato e mobile), indirizzo e-mail, conto bancario/postale, assicurazione e genere di assicurazione Ferite o danni alla proprietà Genere e descrizione della ferita o del danno alla proprietà 2. Rilevamento dei danni a veicoli della Confederazione Veicolo della Confederazione Targa di controllo, marca/tipo di veicolo, genere di veicolo, impiego, genere di danno, luogo di stazionamento del veicolo, ammontare stimato del danno al veicolo oppure danno totale, RAG/disco del tachigrafo, scopo della corsa, genere di servizio, con o senza rimorchio Conducente del veicolo militare / Grado, sesso, cognome e nome, statuto, dell’amministrazione professione, numero AVS, via, NPA, località, numeri telefonici (professionale, privato e mobile), indirizzo e-mail, incorporazione militare, licenza di condurre civile, licenza di condurre militare, colpa, circostanze attenuanti e partecipazione al danno Passeggeri Grado, cognome e nome, ferite e danni alla proprietà II.
Allestimento di incartamenti concernenti altri danni Accertamento dei fatti Indicazioni concernenti l’organo che ha proceduto all’accertamento dei fatti (truppa, persona danneggiata e altri) Decisione in materia di responsabilità Motivazione, decisione, caso di regresso, basi legali, valutazione dell’incidente e quota di responsabilità Militare coinvolto (persona che ha Cognome e nome, via, NPA, località, provocato il danno) numero AVS, grado militare, in servizio con (unità), incorporazione militare, Arma, ferita, numeri telefonici (professionale, privato e mobile) Indicazioni concernenti i testimoni Cognome e nome, indirizzo, NPA, locali- (separatamente per ogni testimone) tà, numeri telefonici (professionale, privato e mobile), indirizzo e-mail e osservazioni III. Allestimento di incartamenti concernenti casi di lieve entità Dati rilevanti della notificazione di Allestimento del modulo, data di rice danno zione e di registrazione nel sistema, targa di immatricolazione Creditore/beneficiario Cognome e nome, indirizzo, NPA, località, conto bancario/postale e motivo del pagamento IV. Registrazione di una nuova fattura Creditore/beneficiario Cognome e nome, indirizzo, NPA, località, conto bancario/postale e motivo del pagamento
Appendice 3
Categorie di collaboratori del Cerchia di persone apparte- Diritto d’accesso alla collezione di dati CEDA DDPS e rispettivi compiti nenti alla categoria Collaboratori a titolo – responsabili I collaboratori hanno accesso di principale del Centro – giuristi lettura/scrittura a tutti i dati e danni DDPS: – esperti in assicura- incartamenti dell’applicazione. Liquidazione del danno zioni Essi possono eseguire tutte le presso il Centro danni – collaboratori azioni inerenti al settore degli utenti del sistema. Collaboratori – periti I collaboratori hanno accesso di avventizi del Centro – periti forestali lettura/scrittura ai dati di cui danni DDPS: – periti per danni abbisognano per il trattamento Accertamenti e dovuti a scosse degli incartamenti loro assegnati. liquidazione del danno Essi possono inoltre registrare sul posto nuovi incartamenti e nuovi casi di danno, assegnare compiti e affidare incartamenti ad altri collaboratori e a periti. Esperti di veicoli della – esperti di veicoli dei Agli esperti di veicoli è concesso, Confederazione: parchi automobili- da collaboratori a titolo principa- Perizie per danni a stici dell’esercito le, l’accesso di lettura/scrittura a veicoli singoli dati indispensabili per il loro compito. Esperti esterni: – esperti esterni con- Agli esperti esterni non è conces- Perizie speciali sultati in casi parti- so alcun accesso diretto di lettucolari ra/scrittura all’applicazione. Gli atti indispensabili per le loro attività sono loro consegnati in forma cartacea.