RU 2003 5191
Legge federale
sulle finanze della Confederazione
Modifica del 19 dicembre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 20031,
decreta:
I
La legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Art. 40a Disposizione transitoria
L’importo massimo delle spese totali stabilito secondo gli articoli 24a o 24c è aumentato del disavanzo strutturale effettivo secondo il conto di Stato per l’esercizio 2003, di 3 miliardi per l’esercizio 2004, di2 miliardi per l’esercizio 2005 e di
miliardo per l’esercizio 2006.
Il disavanzo strutturale delle finanze federali deve essere eliminato entro la fine del 2007.
II
La presente legge è dichiarata urgente e sottostà al referendum facoltativo conformemente agli articoli 165 capoverso1 e 141 capoverso1 lettera b della Costituzione federale.
Entra in vigore il 20 dicembre 2003 con effetto sino al 31 dicembre 2007.
Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003 | Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003 |
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Il presidente: Fritz Schiesser | Il presidente: Max Binder |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |