Fonte

RU 2003 5191

Legge federale
sulle finanze della Confederazione

Modifica del 19 dicembre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 20031,
decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 40a Disposizione transitoria

L’importo massimo delle spese totali stabilito secondo gli articoli 24a o 24c è aumentato del disavanzo strutturale effettivo secondo il conto di Stato per l’esercizio 2003, di 3 miliardi per l’esercizio 2004, di2 miliardi per l’esercizio 2005 e di

miliardo per l’esercizio 2006.

Il disavanzo strutturale delle finanze federali deve essere eliminato entro la fine del 2007.

II

La presente legge è dichiarata urgente e sottostà al referendum facoltativo conformemente agli articoli 165 capoverso1 e 141 capoverso1 lettera b della Costituzione federale.

Entra in vigore il 20 dicembre 2003 con effetto sino al 31 dicembre 2007.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Il presidente: Fritz Schiesser

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker