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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli

AS 2003 5397 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 26 nov 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2003-5397/it/ordinanza-concernente-l-importazione-di-prodotti-agricoli

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (RS 916.01)

RU 2003 5397

Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1bis e 1ter

La trasmissione di indicazioni per Internet, quali domande o offerte, è ammessa L’Ufficio federale garantisce il corrispondente e indispensabile accesso sicuro. Per stabilire la tempestività degli invii per Internet è determinante l’ora di entrata degli stessi.

Il capoverso1 si applica per analogia anche se le quote di contingente doganale vengono attribuite in funzione dell’ordine di entrata delle domande presso il servizio per il rilascio dei permessi. Se l’originale non viene inoltrato il primo giorno feriale successivo all’inoltro dell’invio per fax o per posta elettronica, come data dell’invio fa stato la data della consegna dell’originale.

Titolo prima dell’articolo 5

Capitolo 2 Aliquote di dazio e prezzi soglia

Art. 5 Aliquote di dazio

Le aliquote di dazio che differiscono dalla tariffa generale2 sono stabilite nell’allegato1.

Footnotes

  1. [2] RS 632.10 Allegato

Art. 19 cpv.2, 4 e 5

L’importazione all’aliquota di dazio del contingente (ADC) o all’aliquota di dazio zero per le importazioni nel quadro dei contingenti doganali 119–123 conformemente all’allegato2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20023 concernente l’importazione e l’esportazione di formaggio tra la Svizzera e la Comunità europea, è autorizzata soltanto quando è stato pagato l’intero prezzo d’aggiudicazione.

L’importazione all’ADC o all’aliquota zero è autorizzata anche se, prima dell’importazione, è stata fornita all’Ufficio federale una garanzia bancaria o un’altra garanzia prevista dall’articolo 43 dell’ordinanza dell’11 giugno 19904 sulle finanze della Confederazione. La garanzia deve corrispondere al prezzo d’aggiudicazione.

Le deroghe sono stabilite nelle ordinanze relative al disciplinamento del mercato, per prodotti.

Footnotes

  1. [4] RS 611.01
  2. [3] RS 632.110.411

Sezione 3a Attribuzione in funzione dell’ordine di entrata delle domande

di permesso

Art. 21a Inoltro delle domande

Se le quote di contingente doganale vengono attribuite in funzione dell’ordine di entrata delle domande presso il servizio per il rilascio dei permessi, le domande possono essere inoltrate al servizio per il rilascio dei permessi soltanto a partire dal primo giorno feriale di dicembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento.

Art. 21b Attribuzione nel giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento

Il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento, la quantità rimanente viene attribuita proporzionalmente alle domande inoltrate il giorno stesso.

Art. 21c Utilizzazione incompleta della quantità attribuita

Se, in caso di contingenti con un’eccedenza di domanda, un richiedente importa durante il periodo di contingentamento meno del 90 per cento della quantità attribuitagli, nel successivo periodo di contingentamento gli viene attribuita al massimo detta quantità importata, dedotta la quantità non importata.

Art. 29 Obbligo di versare le tasse e aliquote delle tasse

L’attribuzione e l’amministrazione di quote di contingenti doganali per importazioni con PGI sottostanno al versamento di una tassa per ogni lotto sdoganato. Le aliquote delle tasse sono disciplinate nell’allegato 7.

Art. 31 e 35

Abrogati

Footnotes

  1. [1] RS 916.01

II

L’allegato1 numeri1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 18, nonché l’allegato4 numero3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

L’allegato 7 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

L’articolo4 capoverso 1bis entra in vigore il 1° ottobre 2004.

L’articolo 19 capoverso4 entra in vigore il 1° gennaio 2005.

L’allegato1 numero 7 entra in vigore il 1° luglio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1

(art. 5) Numeri1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 18 1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina di dazio per capo [1] per capo: 0101 9097 2250.00 9098 900.00 3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina come pure volatili [1] al pezzo: 0101. 9091 90.00 9092 1309.00 0102. 9011 95.00 9019 1275.00 0103. 9120 63.00 9190 1309.00 9220 40.00 9290 1309.00 0104. 1020 25.00 1090 122.00 2020 43.00 2090 59.50 per 100 kg lordi: 0201. 1011 94.00 1019 758.00 1091 69.00 1099 758.00 2011 109.00 2019 1368.00 2091 159.00 2099 1368.00 [1] 3011 109.00 3019 2212.00 3091 159.00 3099 2212.00 0202. 1011 94.00 1019 758.00 1091 69.00 1099 758.00 2011 109.00 2019 1233.00 2091 159.00 2099 1233.00 3011 109.00 3019 2057.00 3091 109.00 3099 2057.00 0203. 1191 43.00 1199 347.00 1291 50.00 1299 508.00 1981 50.00 1991 2304.00 1999 396.00 2191 43.00 2199 355.00 2291 50.00 2299 474.00 2981 50.00 2991 2304.00 2999 329.00 0204. 1010 30.00 1090 838.00 2110 30.00 2190 845.00 2210 30.00 2290 753.00 2310 30.00 2390 760.00 3010 30.00 3090 749.00 4110 30.00 4190 858.00 4210 30.00 4290 809.00 4310 30.00 4390 760.00 5010 49.00 5090 700.00 0205. 0010 20.00 0090 1459.00 0206. 1011 79.00 1019 153.00 [1] 1021 153.00 1029 919.00 1091 109.00 1099 919.00 2110 110.00 2190 153.00 2210 190.00 2290 919.00 2910 140.00 2990 919.00 3091 50.00 3099 68.00 4191 68.00 4199 68.00 4991 68.00 4999 68.00 8010 49.00 8090 68.00 9010 50.00 9090 68.00 0207. 1110 30.00 1210 30.00 1311 30.00 1321 30.00 1481 30.00 1491 30.00 2410 30.00 2510 30.00 2611 30.00 2621 30.00 2781 30.00 2791 30.00 3211 30.00 3291 30.00 3311 30.00 3391 30.00 3511 30.00 3591 30.00 3610 36.33 3691 30.00 0209. 0011 55.00 0019 55.00 0210. 1191 225.00 1199 1530.00 1291 175.00 1299 255.00 1991 225.00 1999 935.00 2010 375.00 2090 1190.00 9911 146.00 9912 146.00 [1] 9919 146.00 9931 30.00 9941 30.00 9951 30.00 9961 30.00 9971 30.00 9981 30.00 0504. 0039 0.50 1601. 0011 110.00 0019 893.00 0021 125.00 0029 893.00 0031 75.00 1602.

1010 85.00 PGI non necessario 2071 170.00 2079 798.00 3110 50.00 3210 50.00 3910 50.00 4111 115.00 4119 850.00 4191 100.00 4199 850.00 4210 100.00 4290 850.00 4910 100.00 4990 850.00 5011 130.00 5019 638.00 5091 140.00 5099 638.00 9011 100.00 9019 638.00 5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova 0407. 0010 50.00 0090 371.00 0408. 1110 255.00 1190 500.00 1910 79.00 1990 134.00 9110 255.00 9190 500.00 9910 79.00 9990 134.00 3502. 1110 255.00 1190 1596.00 1910 79.00 1990 420.00 6. Piante vive [1] 0601. 1010 38.10 PGI non necessario 20101.40 PGI non necessario 0602. 2059 5.20 PGI non necessario 4010 5.20 PGI non necessario 9011 1.40 PGI non necessario 9012 0.20 PGI non necessario 9019 5.20 PGI non necessario 0604. 1010 0.00 PGI non necessario 9111 0.00 PGI non necessario 9119 5.00 PGI non necessario 9190 0.00 PGI non necessario 9910 0.00 PGI non necessario 0713. 3319 0.00 PGI non necessario 7. Disciplinamento del mercato: alberi da frutta [1] 0602. 2011 750.00 2019 750.00 2021 400.00 2029 400.00 2031 600.00 2039 600.00 2041 0.00 2049 0.00 2071 300.00 2072 150.00 2081 100.00 2082 100.00 8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi [1] 0603. 1039 1200.00 1041 12.50 1049 3500.00 1061 2200.00 1069 2200.00 9. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate [1] 0701. 1010 1.40 9010 6.00 2005. 2029 785.00 PGI non necessario 2099 257.30 PGI non necessario 18. Disciplinamento del mercato: vino, succo d’uva e mosto [1] 2009. 6119 347.00 6129 394.00 (per 100 kg lordi) 6990 782.00 9030 782.00 2202. 9019 430.00 9049 354.00 2204. 2129 300.00 2139 242.00 2149 245.00 2150 2500 PGI non necessario [2] 2929 327.00 2939 108.00 (per 100 kg lordi) 2941 29.00 2942 29.00 3000 34.00 PGI non necessario [2] Escluso il Porto nell’ambito del contingente doganale preferenziale n. 115

Allegato 4

(art. 10) Numero3, 05.4 – 05.7 3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carne di animali della specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame Numero del contin- Designazione della merce Voce di tariffa Contingente doganagente doganale le (tonnellate) ...

05.4 Carne koscher di animali della specie 0204. 1010 20 ovina 2110 0206. 8010 05.5 Carne halal di animali della specie 0201. 1011 300 bovina 1091 05.6 Carne halal di animali della specie 0204. 1010 100 ovina 2110 0206. 8010 Numero del contin- Designazione della merce Voce di tariffa Contingente doganagente doganale le (tonnellate) 05.7 Altre carni 0101. 9091 20 828 0102. 9011 0104. 1020 2020 0201. 1011 0204. 1010 0205. 0010 4991 0210. 9911 1602. 1010 2071 9011 05.71 di cui carne della specie bovina dei 2000 numeri 05.711, 05.712 e 05.713 delle voci [a] seguenti: [a] Obbligo in materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53 Numero del contin- Designazione della merce Voce di tariffa Contingente doganagente doganale le (tonnellate) 05.711 di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef:0201. 2091 700 3091 [b] 0202. 2091 [b] quantità minima 05.712 di cui carne della specie bovina della 0201. 1011 500 qualità «high grade», conforme alle 1091 [c] disposizioni dell’Ufficio federale 2011 dell’agricoltura delle voci seguenti: 2091 [c] quantità minima 05.713 di cui il rimanente: 0201. 2091 – 0202. 2091 05.72 di cui carne ovina delle voci seguenti: 0204. 1010 4500 2110 [d] [d] quantità minima 05.73 di cui carne equina delle voci seguenti: 0205. 0010 4000 [e] [e] quantità minima ...

Allegato 7

(art. 31) Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l’estero Per importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse amministrative5:

Gruppi di merci Tassa per lotto sdoganato Sdoganamento Sdoganamento elettronico con convenzionale modello con documento doganale 90 unico

  1. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi 7.– 20.– surgelati e piante di cipolle

  2. Frutta da sidro e per la distillazione, compresi 6.– 20.– prodotti di frutta

  3. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base 6.– 20.– di patate

  4. Fiori recisi 7.– 20.–

  5. Piantimi di alberi da frutta 6.– 20.–

  6. Latticini e caseina acida 6.– 20.–

  7. Pollame, carni di pollame compresi preparati 7.– 20.–

  8. Uova e prodotti di uova4.– 20.–

  9. Animali vivi, carni e frattaglie, sperma della specie bovina, 7.– 20.– come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne, ecc.

  10. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d’uva4.– 20.–

  11. Cereali panificabili 6.– 20.–

La tassa viene riscossa per ogni singolo lotto sdoganato.