RU 2003 729
Ordinanza del DFI
sulla promozione dell’aiuto agli invalidi
Modifica del 3 aprile 2003
Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 22 dicembre 20001 sulla promozione dell’aiuto agli invalidi è modificata come segue:
Art. 1a Versamento di sussidi agli istituti tramite il Cantone
L’Ufficio federale emana direttive sulla procedura di versamento di sussidi agli istituti tramite il Cantone conformemente agli articoli 104ter capoverso 2 e 107bis capoverso 2 OAI.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2003.
3 aprile 2003 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin