RU 2004 1385
Legge federale
sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza
(Legge sui cartelli, LCart)
Modifica del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti i messaggi del Consiglio federale del 7 novembre 20011 e del 14 giugno 20022,
decreta:
I
La legge del 6 ottobre 19953 sui cartelli è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 27 capoverso1, 964, 97 capoverso2 e 1225 della Costituzione federale6; …
Art. 2 cpv. 1bis
Sono considerati imprese i richiedenti o offerenti di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dalla loro forma organizzativa.
Art. 3 cpv.2 secondo periodo
… Per contro, le limitazioni all’importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della presente legge.
Art 4 cpv.2
Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell’offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).
A questa disposizione corrisponde l’articolo 31bis della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3)
A questa disposizione corrisponde l’articolo 64 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3)
Art. 5 cpv. 4
La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all’assegnazione di zone nell’ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni.
Art. 6 cpv.1 lett. e
Nelle ordinanze o nelle comunicazioni possono essere descritte le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica. A tale scopo vengono in particolare presi in considerazione:
e. gli accordi che hanno lo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, per quanto il loro effetto sul mercato sia limitato.
Art 9 cpv.2 e 3
Abrogato
Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d’affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge federale dell’8 novembre 19347 sulle banche e le casse di risparmio, si tiene conto dei ricavi lordi.
Art. 18 cpv.1 e 2bis
Il Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza e designa i membri della presidenza.
I membri della Commissione della concorrenza rendono noti i loro interessi in un registro degli interessi.
Art. 27 cpv.1
Concerne solo il testo tedesco.
Art. 42 Misure di inchiesta
Le autorità in materia di concorrenza possono procedere all’audizione di terzi come testimoni e costringere le parti all’inchiesta a deporre. L’articolo 64 della legge federale del 4 dicembre 19478 di procedura civile è applicabile per analogia.
Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo. Le perquisizioni domiciliari e i sequestri sono ordinati, su domanda della segreteria, da un membro della presidenza.
Art. 42a Inchieste nelle procedure secondo l’Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e la CE
La Commissione della concorrenza è l’autorità svizzera competente per la cooperazione con gli organi della Comunità europea secondo l’articolo11 dell’Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.
Un’impresa che si oppone alla verifica effettuata nell’ambito di una procedura basata sull’articolo11 dell’Accordo può essere sottoposta, su richiesta della Commissione della Comunità europea, a misure di inchiesta secondo l’articolo 42; è applicabile l’articolo 44.
Art. 44 Ricorso alla Commissione di ricorso
Le decisioni della Commissione o della sua segreteria nonché i provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 42 capoverso2 possono essere impugnati con ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza.
Art. 47 cpv.2
Abrogato
Titolo prima dell’art. 49a
Sezione 6 Sanzioni amministrative
Art. 49a Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza
All’impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l’articolo 5 capoversi3 e 4 o attua una pratica illecita secondo l’articolo7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L’articolo 9 capoverso3 è applicabile per analogia. L’importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell’importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite.
Se l’impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.
Non vi è sanzione se:
l’impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti; se nei cinque mesi dall’annuncio le viene comunicata l’apertura di una procedura secondo gli articoli 26–30, la sanzione non decade qualora l’impresa mantenga la limitazione;
la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell’apertura dell’inchiesta;
il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell’articolo8.
Titolo prima dell’art. 50
Abrogato
Art 50 Infrazioni in relazione con conciliazioni e decisioni dell’autorità
All’impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un’autorità di ricorso è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera nei tre ultimi esercizi. L’articolo9 capoverso3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell’importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite.
Titolo prima dell’art. 53a
Sezione 7 Emolumenti
Art. 53a
Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per:
le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza ai sensi degli articoli 26–31;
l’esame delle concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 32–38;
i pareri e altri servizi.
Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscossione. Esso può esentare da emolumenti talune procedure o prestazioni, in particolare in caso di sospensione delle procedure.
Titolo prima dell’art. 59a
Capitolo 6a Valutazione
Art. 59a
Il Consiglio federale fa valutare l’efficacia delle misure e l’esecuzione della presente legge.
Il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, e formula proposte per il seguito.
II
Modifica del diritto vigente La legge del 9 ottobre 199211 sul diritto d’autore è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 1bis
Gli esemplari di un’opera audiovisiva non possono essere nuovamente alienati o locati fintanto che l’autore ne risulti pregiudicato nell’esercizio del suo diritto di rappresentare l’opera (art.10 cpv.2 lett. c).
III
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 giugno 200312 Se una limitazione attuale della concorrenza è annunciata o eliminata entro un anno dall’entrata in vigore dell’articolo 49a, non saranno prese sanzioni in virtù di tale disposizione.
IV
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.13
La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2004.
12 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |