RU 2004 1575
Regolamento
del Tribunale penale federale
dell’11 febbraio 2004
Il Tribunale penale federale, vista la legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale (LTPF), adotta il seguente regolamento:
Capitolo 1 Organizzazione
Sezione 1 Amministrazione del Tribunale
Art. 1 Corte plenaria
Alla Corte plenaria spettano i compiti di cui all’articolo 15 capoverso1 lettere a–e della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (LTPF).
Essa è inoltre competente per:
il giuramento dei giudici e dei giudici istruttori (art. 11 cpv. 2 LTPF);
la nomina della direzione del Tribunale per due anni (art. 16 cpv. 1 LTPF);
la costituzione delle corti penali e delle corti dei reclami penali per due anni (art. 17 cpv. 1 LTPF);
la nomina dei presidenti delle corti per due anni (art. 18 cpv. 1 LTPF);
l’adozione del preventivo e del consuntivo all’attenzione dell’Assemblea federale;
la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro con il segretario generale.
Ogni membro del Tribunale può chiedere al presidente la convocazione della Corte plenaria.
Art. 2 Decisioni
La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conformemente agli articoli 15 capoversi2 e 3 e 19 LTPF. La decisione per circolazione degli atti è esclusa se un membro del Tribunale chiede la discussione di una causa.
Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria con voto consultivo e tiene il verbale.
RS 173.710
Art. 3 Direzione del Tribunale
La direzione del Tribunale è costituita da almeno tre persone ed è composta:
dal presidente;
dal vicepresidente;
dal presidente di una corte penale e da quello di una corte dei reclami penali.
La presidenza è assunta dal presidente del Tribunale o, in sua assenza, dal vicepresidente. In caso di impedimento, il presidente della Corte dei reclami penali e quello della Corte penale possono farsi rappresentare da un membro del Tribunale da loro designato.
Alla direzione del Tribunale competono:
la stesura del preventivo e del consuntivo all’attenzione della Corte plenaria;
l’emanazione di decisioni sul rapporto di lavoro dei giudici, sempre che la legislazione non attribuisca tale competenza a un’altra autorità;
la garanzia di un adeguato perfezionamento professionale del personale;
il rilascio di autorizzazioni che consentono ai giudici di esercitare attività al di fuori del Tribunale (art. 7 LTPF);
la nomina dei cancellieri e la loro assegnazione alle corti (art. 22 cpv. 1 LTPF);
la vigilanza sul segretariato generale;
l’adempimento di obblighi di denuncia nei confronti di altre autorità;
tutte le questioni in materia di personale dei membri del Tribunale, degli impiegati e dei giudici istruttori, sempre che tali questioni non siano delegate al segretariato generale o alla direzione dell’Ufficio dei giudici istruttori;
tutte le altre questioni che il presente regolamento non affida a un altro organo.
La direzione del Tribunale può delegare il disbrigo di determinate pratiche al presidente o al segretariato generale.
Ogni membro della direzione del Tribunale può chiedere al presidente la convocazione della direzione del Tribunale.
Art. 4 Decisioni
La direzione del Tribunale prende le sue decisioni conformemente all’articolo 19 LTPF. Affinché siano valide, è necessario che alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipino almeno tre membri del Tribunale.
Il segretario generale partecipa alle sedute della direzione del Tribunale con voto consultivo e tiene il verbale.
Art. 5 Presidenza
Il presidente del Tribunale:
rappresenta il Tribunale verso l’esterno;
presiede la Corte plenaria e la direzione del Tribunale;
convoca la Corte plenaria e la direzione del Tribunale e decide sull’attuazione della procedura per circolazione;
concede l’assistenza giudiziaria nei confronti di altre autorità;
autorizza la consultazione di atti relativi a procedimenti conclusi.
Art. 6 Segretariato generale
Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale compresi i servizi scientifici. Dirige il segretariato della Corte plenaria e degli organi amministrativi.
Il segretario generale è in particolare competente per:
eseguire le decisioni prese dalla Corte plenaria e dalla direzione del Tribunale;
informare l’opinione pubblica conformemente all’articolo 17;
tutte le questioni assegnate per disbrigo al segretariato generale dalla Corte plenaria o dalla direzione del Tribunale.
Art. 7 Firma
Il presidente e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di competenza della Corte plenaria o della direzione del Tribunale.
Il presidente firma individualmente laddove l’affare è di sua esclusiva competenza.
Il segretario generale firma individualmente in tutti gli affari amministrativi.
Sezione 2 Organi giurisdizionali
Art. 8 Corte penale
La Corte penale è composta dai giudici assegnatile dalla Corte plenaria. Se necessario, il presidente del Tribunale penale federale può ordinare ai membri della Corte dei reclami penali di prestare il proprio concorso a titolo provvisorio.
Alla Corte penale competono i compiti assegnatile dall’articolo 26 LTPF o da altre leggi federali.
Art. 9 Corte dei reclami penali
La Corte dei reclami penali è composta dai giudici assegnatile dalla Corte plenaria. Se necessario, il presidente del Tribunale penale federale può ordinare ai membri della Corte penale di prestare il proprio concorso a titolo provvisorio.
Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dall’articolo 28 LTPF o da altre leggi federali.
La Corte dei reclami penali può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d’unanimità e se nessun membro del collegio giudicante chiede la discussione.
Art. 10 Ripartizione delle cause e composizione dei collegi giudicanti
I presidenti delle corti ripartiscono le cause tra i membri delle proprie corti e stabiliscono la composizione dei collegi giudicanti. Possono delegare l’istruzione delle procedure e la direzione di singole udienze a un membro della propria corte. In tal caso, al membro della corte competono anche le funzioni presidenziali ai sensi del capoverso2.
Laddove la legge federale del 15 giugno 19342 sulla procedura penale utilizza le nozioni «presidente» o «presidente della Corte penale federale», il rispettivo compito spetta al presidente della Corte penale.
Il presidente della Corte dei reclami penali può delegare a un altro membro della corte le competenze che la legislazione gli attribuisce.
Art. 11 Gestione della cause e delle pratiche
D’intesa con il segretario generale, i presidenti delle corti stabiliscono chi è responsabile della gestione delle cause e delle pratiche per la loro corte.
Art. 12 Cancellieri
I cancellieri adempiono i compiti secondo l’articolo 22 LTPF.
Adempiono altri compiti che i presidenti delle corti o la direzione del Tribunale affidano loro.
Sezione 3 Ufficio dei giudici istruttori federali
Art. 13
I giudici istruttori federali costituiscono l’Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI). L’UGI ha la sua sede a Berna e può gestire uffici esterni.
Nell’esercizio delle loro attività giudiziarie, i membri dell’UGI sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla legge. Sottostanno alla vigilanza legale della Corte dei reclami penali conformemente all’articolo 28 capoverso 2 LTPF.
L’organizzazione dell’UGI e la vigilanza generale sono disciplinate in un regolamento.
Capitolo 2 Funzionamento del Tribunale
Art. 14 Tenuta
I membri del Tribunale, i cancellieri e i rappresentanti delle parti assistono alle udienze pubbliche del Tribunale in abito scuro e decoroso.
Art. 15 Riprese e registrazioni
Durante le udienze sono vietate le riprese e le registrazioni effettuate da terzi. Il divieto è applicabile all’aula dell’udienza e all’edificio del Tribunale nonché a tutti gli altri siti in cui si tiene un’udienza del Tribunale penale federale.
Art. 16 Approvazione e firma delle sentenze
Le motivazioni delle sentenze sono messe in circolazione per approvazione presso i membri che hanno partecipato alla pronuncia della sentenza.
Nelle cause semplici o in caso di particolare urgenza, basta l’approvazione del presidente del collegio giudicante.
Le sentenze delle corti sono firmate dal giudice che ha presieduto l’udienza e dal cancelliere. In caso di impedimento, firma un altro membro coadiuvante del Tribunale.
Le altre sentenze sono firmate dal membro responsabile del Tribunale e da un cancelliere eventualmente coadiuvante. In caso di impedimento, firma il presidente della corte o un membro del Tribunale da questi designato.
Art. 17 Informazione
Al segretario generale competono l’informazione e le relazioni pubbliche. In merito a procedimenti pendenti o conclusi, informa su istruzione del presidente della relativa corte o del membro che ha presieduto l’udienza.
Capitolo 3 Disposizione finale
Art. 18 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2004.
11 febbraio 2004 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alex Staub La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi