Fonte

RU 2004 1659

Ordinanza
concernente la Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo
(OCRA)

Modifica del 24 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 3

Non sono considerati giorni feriali ai sensi dell’articolo 108a della legge sull’asilo2 (termine di ricorso in caso di decisioni di non entrata nel merito) il sabato, la domenica nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte ricorrente o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.

Art. 32 Motivazione sommaria

La Commissione può, in una motivazione sommaria, rinviare alla decisione impugnata, a un’ atto scritto della parte ricorrente o dell’Ufficio federale o alle decisioni incidentali ai sensi dell’articolo 27 capoversi2 e 3.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz