RU 2004 1659
Ordinanza
concernente la Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo
(OCRA)
Modifica del 24 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo è modificata come segue:
Art. 23 cpv. 3
Non sono considerati giorni feriali ai sensi dell’articolo 108a della legge sull’asilo2 (termine di ricorso in caso di decisioni di non entrata nel merito) il sabato, la domenica nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte ricorrente o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.
Art. 32 Motivazione sommaria
La Commissione può, in una motivazione sommaria, rinviare alla decisione impugnata, a un’ atto scritto della parte ricorrente o dell’Ufficio federale o alle decisioni incidentali ai sensi dell’articolo 27 capoversi2 e 3.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.
24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |