Fonte

RU 2004 1677

Legge federale
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(LPP)
(1a revisione della LPP)

Modifica del 3 ottobre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20001,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 1 Scopo

La previdenza professionale comprende l’insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all’insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).

Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS.

Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d’assicurazione. Può stabilire un’età minima per il pensionamento anticipato.

Art. 2 Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati

I lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18 990 franchi (art. 7) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione.

I beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.

Il Consiglio federale disciplina l’obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all’assicurazione obbligatoria.

Art. 4 cpv.3 e 4

Gli indipendenti hanno inoltre la possibilità di assicurarsi unicamente presso un istituto di previdenza attivo nell’ambito della previdenza più estesa, in particolare anche presso un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale. In tal caso, i capoversi1 e 2 non si applicano.

I contributi e i conferimenti degli indipendenti all’istituto di previdenza devono essere devoluti durevolmente alla previdenza professionale.

Art. 5 cpv.1

La presente legge s’applica soltanto alle persone assicurate presso l’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

Art. 7 cpv.1

I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18 990 franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.

Art. 8 cpv.1 e 2

Dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 22 155 sino a 75 960 franchi. Tale parte è detta salario coordinato.

Se ammonta a meno di 3165 franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo.

Art. 10 cpv.2

Fatto salvo l’articolo 8 capoverso3, l’obbligo assicurativo finisce quando:

  1. è raggiunta l’età ordinaria di pensionamento (art. 13);

  2. è sciolto il rapporto di lavoro;

  3. non è più raggiunto il salario minimo;

  4. termina il diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione a causa della scadenza del termine quadro.

Art. 11 cpv.2, 3bis, 3ter e 4–7

Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d’intesa con il suo personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori.

Lo scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d’intesa con il personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. L’istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto d’affiliazione alla competente cassa di compensazione dell’AVS.

In mancanza di un’intesa nei casi di cui ai capoversi2 e 3bis, la decisione è presa da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l’accordo, dall’autorità di vigilanza.

La cassa di compensazione dell’AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato.

La cassa di compensazione dell’AVS ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all’obbligo previsto nel capoverso1 di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato.

Se il datore di lavoro non si conforma all’ingiunzione entro il termine impartito, la cassa di compensazione dell’AVS lo annuncia all’istituto collettore (art. 60) per l’affiliazione con effetto retroattivo.

L’istituto collettore e la cassa di compensazione dell’AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. Le spese amministrative non recuperabili sono assunte dal fondo di garanzia (art. 56 cpv.1 lett. d, h).

Art. 14 Ammontare della rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione).

L’aliquota minima di conversione è del6,8 per cento per l’età ordinaria di pensionamento di 65 anni per le donne e per gli uomini.

Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi.

Art. 15 Avere di vecchiaia

L’avere di vecchiaia consta:

  1. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l’età ordinaria di pensionamento;

  2. dell’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato.

Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili.

Il Consiglio federale esamina il saggio d’interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.

Art. 16 Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:

Età Aliquota in per cento del salario coordinato 25–34 7 35–44 10 45–54 15 55–6518

Art. 18 Condizioni

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:

  1. era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure

  2. in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il20 e il40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il40 per cento; oppure

  3. è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv.2 della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il40 per cento; oppure

  4. riceveva una rendita di vecchiaia o d’invalidità dall’istituto di previdenza quando si verificò il decesso.

Art. 19 Coniuge superstite

Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:

  1. deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o

  2. ha compiuto i45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso1 ha diritto a un’indennità unica pari a tre rendite annuali.

Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.

Art. 20a Altri beneficiari

L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli19 e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

  1. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall’assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

  2. in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all’articolo20, i genitori o i fratelli e le sorelle;

  3. in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione 1. dei contributi pagati dall’assicurato, o 2. del50 per cento del capitale di previdenza.

Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.

Art. 21 Ammontare della rendita

Alla morte dell’assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d’invalidità cui avrebbe avuto diritto l’assicurato.

Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata.

Art. 22 cpv.2, 3 lett. b e 4

Il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a nuove nozze o muore.

Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l’orfano muore o compie i

anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano:

b. è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.

Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato all’istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l’istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l’istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.

Art. 23 Diritto alle prestazioni

Hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

  1. nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità;

  2. in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il20 e il40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il40 per cento;

  3. diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA4, presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il20 e il40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il40 per cento.

Art. 24 Ammontare della rendita

L’assicurato ha diritto:

  1. alla rendita intera d’invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento;

  2. a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento;

  3. a una mezza rendita se è invalido per almeno il50 per cento;

  4. a un quarto di rendita se è invalido per almeno il40 per cento.

La rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all’età di 65 anni. Agli assicurati della generazione di transizione si applica l’aliquota di conversione stabilita dal Consiglio federale secondo la lettera b delle disposizioni transitorie della modifica della presente legge del 3 ottobre 2003.

L’avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta:

  1. dell’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità;

  2. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi.

Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario coordinato dell’assicurato durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza.

Art. 26 cpv.4

Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato all’istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l’istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l’istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.

Art. 33 cpv.2

L’istituto di previdenza disciplina il finanziamento delle prestazioni minime. A tal fine, presenta un rendiconto nell’ambito del suo rapporto annuale.

Art. 34 cpv.1 lett. a

Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se:

a. l’anno d’assicurazione determinante secondo l’articolo24 capoverso4 è incompleto o, durante questo periodo, l’assicurato non fruiva della sua completa capacità di guadagno;

Art. 34b Surrogazione

Al momento dell’insorgere dell’evento, l’istituto di previdenza è surrogato, sino all’importo delle prestazioni legali, nei diritti che l’assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari di cui all’articolo 20a hanno contro un terzo responsabile dell’evento assicurato.

Art. 35a Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave.

Il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Art. 36 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi

Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e d’invalidità sono adeguate all’evoluzione dei prezzi fino al compimento dell’età ordinaria di pensionamento, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

Le rendite per i superstiti e d’invalidità che non devono essere adeguate all’evoluzione dei prezzi secondo il capoverso1 e le rendite di vecchiaia sono adeguate all’evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo paritetico o l’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate.

L’istituto di previdenza presenta nel suo conto annuale o nel suo rapporto annuale le decisioni di cui al capoverso2.

Art. 37 Forma delle prestazioni

Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità sono di regola assegnate come rendite.

L’assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art.13 e 13a5) gli sia versato come liquidazione in capitale.

L’istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se quest’ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell’AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una rendita per orfani.

L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto:

  1. possono optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità;

  2. devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.

Se l’assicurato è coniugato, il versamento della liquidazione in capitale secondo i capoversi2 e 4 è ammesso soltanto se il coniuge vi acconsente per scritto. Se non può ottenere tale consenso o questo gli è negato, può adire il tribunale.

Art. 41 Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti

I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato l’istituto di previdenza all’insorgere dell’evento assicurato.

I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129–142 del Codice delle obbligazioni6 sono applicabili.

Dopo dieci anni dall’età ordinaria di pensionamento (art. 13), gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio conformemente all’articolo10 dell’ordinanza del 3 ottobre 19947 sul libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia LPP; il fondo li impiega per finanziare l’Ufficio centrale del 2° pilastro.

Se non è possibile determinare la data di nascita esatta dell’assicurato, gli averi di libero passaggio per i quali gli istituti che li amministrano non hanno, per dieci anni, ricevuto alcuna notizia dell’assicurato o dei suoi eredi continuano a essere amministrati da tali istituti fino al 2010. Dopo di che sono trasferiti al fondo di garanzia; il fondo ne dispone conformemente al capoverso3.

Il fondo di garanzia LPP soddisfa le pretese relative agli averi trasferiti secondo i capoversi3 e 4 nella misura in cui l’assicurato o i suoi eredi ne provino l’esistenza.

Le pretese che non sono state fatte valere secondo il capoverso 5 si prescrivono quando l’assicurato ha compiuto o avrebbe compiuto i 100 anni.

L’articolo 13a entra in vigore con l’11a revisione dell’AVS del 3 ottobre 2003.

I capoversi 1–6 si applicano anche agli impegni derivanti da contratti tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione che soggiacciono alla sorveglianza in materia di assicurazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni sulla conservazione dei documenti concernenti la previdenza in vista dell’esercizio dei diritti da parte degli assicurati.

Art. 46 cpv.1

Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i 18 990 franchi può farsi assicurare facoltativamente presso l’istituto collettore o presso l’istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.

Art. 48 cpv.3

Un istituto di previdenza è radiato dal registro se:

  1. non soddisfa più le condizioni legali per la registrazione e non provvede agli adeguamenti necessari entro il termine impartito dall’autorità di vigilanza;

  2. rinuncia alla registrazione.

Art. 49 Libertà operativa

Nell’ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all’età del pensionamento.

Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 1. la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1), 2. gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 88), 3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a), 4. la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35a), 5. l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi (art.36 cpv.2 e 3), 6. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41), 7. l’amministrazione paritetica (art. 51), 8. la responsabilità (art. 52), 9. il controllo (art. 53),

L’articolo 13a entra in vigore con l’11a revisione dell’AVS del 3 ottobre 2003.

10. i conflitti di interesse (art. 53a), 11. la liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d), 12. lo scioglimento dei contratti (art. 53e), 13. il fondo di garanzia (art. 56 cpv.1 lett. c e cpv. 2-5, 56a, 57 e 59), 14. la vigilanza (art. 61, 62 e 64), 15. gli emolumenti (art. 63a), 16. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv.1 e 3, 66 cpv.4, 67 e 69), 17. la trasparenza (art. 65a), 18. le riserve (art. 65b), 19. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68 cpv.3 e 4), 20. la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione 21. l’amministrazione del patrimonio (art. 71), 22. il contenzioso (art. 73 e 74), 23. le disposizioni penali (art. 75–79), 24. il riscatto (art. 79b), 25. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c), 26. l’informazione degli assicurati (art. 86b).

Art. 51 cpv.1, 3, 6 e 7

I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti nell’organo supremo dell’istituto di previdenza.

Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. Se la struttura dell’istituto di previdenza, in particolare in caso di fondazioni collettive, non lo consente, l’autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza. La presidenza dell’organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. L’organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l’attribuzione della presidenza.

L’istituto di previdenza deve garantire la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’organo paritetico supremo, in modo tale che possano svolgere i loro compiti direttivi.

L’istituto di previdenza è tenuto a versare un’indennità adeguata per la partecipazione a sedute e corsi di formazione a un membro dell’organo paritetico supremo che gliene faccia richiesta.

Art. 52 Responsabilità

Le persone incaricate dell’amministrazione, della gestione o del controllo dell’istituto di previdenza rispondono del danno ch’esse gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il danno è stato causato.

Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il termine di prescrizione di cinque anni per l’esercizio del diritto di regresso secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui il danno è risarcito.

Art. 53 cpv. 1bis e 5

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’ufficio di revisione si applicano per analogia alla responsabilità dell’ufficio di controllo.

L’ufficio di controllo vigila affinché l’amministrazione del patrimonio avvenga nel rispetto della lealtà.

Art. 53a Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana disposizioni:

  1. per impedire i conflitti d’interesse tra i destinatari e gli amministratori del patrimonio;

  2. sulle esigenze che le persone incaricate di investire e amministrare il patrimonio devono soddisfare;

  3. sull’obbligo di pubblicare i vantaggi finanziari che queste persone ottengono in relazione alla loro attività per gli istituti di previdenza.

Art. 53b Liquidazione parziale

Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:

  1. l’effettivo del personale è considerevolmente ridotto;

  2. un’impresa è ristrutturata;

  3. il contratto d’affiliazione è sciolto.

Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall’autorità di vigilanza.

Art. 53c Liquidazione totale

In caso di scioglimento dell’istituto di previdenza (liquidazione totale), l’autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.

Art. 53d Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

La liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi.

I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo.

Gli istituti di previdenza che devono rispettare il principio del bilancio a cassa chiusa possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia (art. 15).

L’organo paritetico designato o l’organo competente stabilisce nell’ambito delle disposizioni legali e del regolamento:

  1. il momento esatto della liquidazione parziale;

  2. i fondi liberi e la quota da ripartire;

  3. l’importo del disavanzo e la sua ripartizione;

  4. il piano di ripartizione.

L’istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.

Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell’autorità di vigilanza ha effetto sospensivo solo se lo decide il presidente della commissione di ricorso, d’ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza di effetto sospensivo, la decisione della commissione di ricorso ha effetto solo a vantaggio o a scapito del ricorrente. Per il rimanente è applicabile l’articolo 74.

Art. 53e Scioglimento dei contratti

In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19939 sul libero passaggio (LFLP) vi è il diritto alla riserva matematica.

Il diritto di cui all’articolo1 è aumentato di una partecipazione proporzionale alle eccedenze ed è diminuito dei costi di riscatto. L’istituto di assicurazione deve presentare all’istituto di previdenza un conteggio dettagliato e comprensibile.

Per costi di riscatto si intendono le deduzioni per il rischio dovuto al tasso di interesse. Se il contratto è durato almeno cinque anni, i costi di riscatto non possono essere dedotti. L’avere di vecchiaia secondo l’articolo15 non può essere ridotto nemmeno se il contratto è durato meno di cinque anni.

Se il datore di lavoro scioglie il contratto d’affiliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d’affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale.

Se l’istituto di previdenza scioglie il contratto d’affiliazione con il datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale.

Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale, il contratto d’affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui l’invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d’affiliazione ma l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d’affiliazione.

Il Consiglio federale disciplina l’appartenenza dei beneficiari di rendite se il contratto d’affiliazione è sciolto in seguito all’insolvenza del datore di lavoro.

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica.

Art. 56 cpv.1 lett. h e 2

Il fondo di garanzia:

h. indennizza la cassa di compensazione dell’AVS per le spese che le derivano dal suo operato secondo l’articolo11 e che non essere riversate su chi le ha causate.

Le garanzie di cui al capoverso1 lettera c comprendono al massimo le prestazioni calcolate sulla base di un salario determinante secondo la legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, pari a una volta e mezza l’importo limite superiore giusta l’articolo 8 capoverso1 della presente legge.

Art. 56a cpv.1

Nei confronti delle persone a cui è imputabile l’insolvibilità dell’istituto di previdenza o del collettivo di assicurati, il fondo di garanzia può subentrare nelle pretese dell’istituto di previdenza fino a concorrenza delle prestazioni garantite.

Art 59 cpv.4

In caso di mancanza di liquidità per finanziare le prestazioni d’insolvibilità ai sensi dell’articolo 56 capoverso1 lettere b, c e d, la Confederazione può concedere al fondo di garanzia prestiti alle condizioni di mercato. La concessione di tali prestiti può essere vincolata a condizioni.

Art. 60 cpv. 2bis

L’istituto collettore può emanare decisioni per adempiere i compiti di cui al capoverso2 lettere a e b e all’articolo12 capoverso2. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive di cui all’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 61 cpv.1 e 2

Ogni Cantone designa un’autorità che vigila sugli istituti di previdenza e sugli istituti dediti alla previdenza professionale, con sede sul suo territorio.

Il Consiglio federale determina a quali condizioni gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.

Art. 62 cpv.1, frase introduttiva e lett. b ed e

L’autorità di vigilanza veglia all’osservanza delle prescrizioni legali da parte degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale; in particolare:

  1. esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;

  2. giudica le controversie relative al diritto dell’assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati.

Art. 63a Emolumenti

A copertura delle spese di vigilanza, l’autorità di vigilanza della Confederazione riscuote dagli istituti che le sono sottoposti:

  1. un emolumento annuo per la sua attività di vigilanza;

  2. emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi.

Per gli istituti di previdenza, l’emolumento di vigilanza è calcolato sulla base della somma delle prestazioni di uscita regolamentari di tutti gli assicurati, calcolate al 31 dicembre conformemente all’articolo 2 LFLP12; per gli istituti annessi, sulla base del patrimonio e, se del caso, del numero di patrimoni speciali.

Il Consiglio federale determina i costi di vigilanza imputabili e fissa la tariffa degli emolumenti.

Art. 65 cpv.3

Le spese di amministrazione devono essere iscritte nel conto d’esercizio. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle spese di amministrazione e alle modalità di scritturazione.

Art. 65a Trasparenza

Gli istituti di previdenza devono rispettare il principio della trasparenza nel disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di capitale e nella contabilità.

La trasparenza implica che:

  1. sia evidenziata la situazione finanziaria effettiva dell’istituto di previdenza;

  2. possa essere provata la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza;

  3. l’organo paritetico dell’istituto di previdenza sia in grado di assumere i suoi compiti di gestione;

  4. possano essere adempiuti gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati.

Gli istituti di previdenza devono essere in grado di fornire informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui queste informazioni devono essere fornite, senza spese sproporzionate, anche per quanto riguarda la cassa pensioni affiliata.

Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui la trasparenza deve essere garantita. Emana a tal fine disposizioni contabili e definisce le esigenze per la trasparenza a livello di costi e di rendimento.

Art. 65b Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana disposizioni minime concernenti la costituzione:

  1. delle riserve per coprire i rischi attuariali;

  2. di altre riserve volte a garantire la sicurezza del finanziamento;

  3. delle riserve di fluttuazione.

Art. 66 cpv.4

Il datore di lavoro versa all’istituto di previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese seguente l’anno civile o l’anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti.

Art. 68 cpv.3 e 4

Gli istituti di assicurazione devono fornire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie affinché questi ultimi possano garantire la trasparenza richiesta dall’articolo 65a.

Rientrano in particolare in queste indicazioni anche:

  1. un conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze; il conteggio deve mostrare in particolare su quale base è stata calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi è stata suddivisa;

  2. una distinta delle spese di amministrazione; il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle modalità di scritturazione.

Art. 68a Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione

Dopo che è stata presa la decisione di adeguare le rendite all’evoluzione dei prezzi conformemente all’articolo36 capoversi2 e 3, le partecipazioni alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione sono accreditate all’avere di risparmio degli assicurati.

Deroghe al capoverso1 sono ammesse soltanto se:

  1. nelle casse pensioni affiliate a fondazioni collettive, la commissione di previdenza della cassa pensioni decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione alla fondazione collettiva;

  2. negli istituti di previdenza che non sono gestiti in forma di fondazione collettiva, l’organo paritetico decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione all’istituto d’assicurazione.

Art. 70

Abrogato

Art. 71 cpv.2

L’istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.

Art. 73, rubrica e cpv.1

Controversie e pretese in materia di responsabilità

Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:

  1. le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli4 capoverso1 e 26 capoverso 1 LFLP13;

  2. le controversie, con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso2;

  3. le pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo52;

  4. il regresso di cui all’articolo 56a capoverso1.

Art. 74 cpv.2 lett. a e c, nonché cpv.3

La commissione giudica i ricorsi contro:

  1. le decisioni delle autorità di vigilanza, incluse quelle di cui all’articolo 62 capoverso1 lettera e;

  2. le decisioni dell’istituto collettore;

La legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa è applicabile al procedimento davanti alla commissione di ricorso; di norma, in deroga all’articolo 63 di tale legge, il procedimento contro le decisioni di cui all’articolo 62 capoverso1 lettera e della presente legge è gratuito per gli assicurati.

Art. 75 n. 1, quarto comma

è punito con l’arresto o con la multa fino 10 000 franchi se non si tratta di un delitto per il quale il Codice penale15 commina una pena più grave.

Art. 76, terzo e sesto comma

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti, ... è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 30 000 franchi se non si tratta di un delitto o di un crimine per cui il Codice penale16 commina una pena più grave.

Art. 77 cpv.4

Se la multa applicabile non supera i 4000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo i capoversi 1–3 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

Art. 79 cpv.1, primo periodo

Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non ottempera in tempo utile a una decisione della competente autorità di vigilanza è da questa punito con una multa disciplinare fino a 4000 franchi. ...

Art. 79a Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di previdenza indipendentemente dal fatto che l’istituto di previdenza sia iscritto o no nel registro della previdenza professionale.

Art. 79b Riscatto

L’istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all’ammontare delle prestazioni regolamentari.

Il Consiglio federale disciplina i casi delle persone che, al momento in cui fanno valere la possibilità di riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza.

Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati.

I riscatti effettuati in caso di divorzio in virtù dell’articolo 22c LFLP17 non sono soggetti a limitazioni.

Art. 79c Salario assicurabile e reddito assicurabile

Il salario assicurabile del lavoratore o il reddito assicurabile dell’indipendente secondo il regolamento dell’istituto di previdenza è limitato al decuplo dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso1.

Art. 86b Informazione degli assicurati

L’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:

a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;

  1. l’organizzazione e il finanziamento;

  2. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo51.

Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.

L’articolo 75 è applicabile.

Parte settima: Relazione con il diritto europeo

Art. 89a Campo di applicazione

Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE, nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 199918 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione) concernenti la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.

Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 200119 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS emendato) concernenti la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.

Art. 89b Parità di trattamento

Le persone alle quali si applica l’articolo 89a capoverso1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione20 non disponga altrimenti.

Le persone alle quali si applica l’articolo 89a capoverso2, residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo AELS emendato21 non disponga altrimenti.

Art. 89c Divieto di clausole di residenza

Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l’avente diritto risiede:

  1. nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione22 non disponga altrimenti;

  2. nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché l’Accordo AELS emendato23 non disponga altrimenti.

Art. 89d Calcolo delle prestazioni

Le prestazioni comprese nel campo d’applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

Art. 97 cpv. 1bis

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’esecuzione di indagini e sulla pubblicazione di informazioni utili ai fini del controllo dell’applicazione e della valutazione degli effetti della presente legge. In particolare vanno analizzati l’organizzazione e il finanziamento degli istituti di previdenza, le prestazioni e i rispettivi beneficiari nonché il contributo della previdenza professionale al mantenimento del tenore di vita usuale.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1a revisione della LPP)

a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso 1 Per quanto concerne l’aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.

Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono adeguate all’evoluzione dei prezzi conformemente all’articolo36.

L’articolo21 capoverso2 è applicabile anche alle rendite vedovili e alle rendite per orfani versate alla morte di un assicurato che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica beneficiava già di una rendita di vecchiaia o d’invalidità.

b. Disposizioni transitorie per l’aliquota minima di conversione 1 Il Consiglio federale fissa l’aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento entro i dieci anni seguenti l’entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l’aliquota fino a raggiungere il6,8 per cento.

Finché l’età ordinaria di pensionamento sarà diversa per donne e uomini, anche l’aliquota minima di conversione potrà essere diversa per classe di età.

Per le rendite d’invalidità il Consiglio federale disciplina:

  1. il calcolo degli accrediti di vecchiaia e del salario coordinato per gli anni mancanti dopo l’entrata in vigore della presente modifica;

  2. l’aliquota minima di conversione.

  3. Accrediti di vecchiaia Per il calcolo degli accrediti di vecchiaia, l’aliquota del18 per cento è applicabile per le seguenti età di pensionamento delle donne:

Anni dopo l’entrata in vigore Età di pensionamento della donna meno di 2 63 da2, ma meno di 6 64 da 6 65

  1. Lacune nella copertura Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica, il fondo di garanzia colma, per gli istituti di previdenza di cui all’articolo1 capoverso 2 LFLP24, la lacuna di copertura che risulti dall’applicazione della presente modifica e che non possa essere colmata in altro modo a causa delle struttura finanziaria particolare dell’istituto di previdenza.

  2. Coordinamento con l’11a revisione dell’AVS Per quanto concerne l’aumento dell’età ordinaria di pensionamento delle donne (art. 13), l’aliquota di conversione (art.14 e lett. b delle presenti disposizioni transitorie) e gli accrediti di vecchiaia (art. 16), il Consiglio federale procede agli adeguamenti resi necessari dall’entrata in vigore dell’11a revisione dell’AVS in data posteriore al 1° gennaio 2003 e nel caso in cui il diritto della donna a prestazioni di vecchiaia con il compimento dei 65 anni non divenga effettivo nel 2009.

  3. Rendite d’invalidità 1 Le rendite d’invalidità in corso prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono rette dal diritto anteriore.

Per un periodo di due anni dall’entrata in vigore della presente modifica le rendite d’invalidità saranno fondate sul diritto che era in vigore secondo l’articolo24 nel tenore del 25 giugno 198225.

Se il grado d’invalidità diminuisce con la revisione di una rendita in corso, a quest’ultima è applicabile il diritto anteriore.

I tre quarti di rendita d’invalidità saranno introdotti soltanto dopo l’entrata in vigore della 4a revisione della LAI del 21 marzo 200326.

Le rendite sorte dopo due anni dall’entrata in vigore della presente modifica e che sono ancora rendite intere sulla base del capoverso4 saranno trasformate in tre quarti di rendita al momento dell’entrata in vigore della 4a revisione della LAI se vi sarà trasformazione in tre quarti di rendita anche nell’assicurazione invalidità.

III

Se l’11a revisione dell’AVS del 3 ottobre 2003 entra in vigore prima o contemporaneamente alla presente modifica, per l’articolo14 capoverso1 fa stato il tenore previsto dall’11a revisione dell’AVS.

IV

La modifica di altre leggi è disciplinata in allegato.

V

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2004.27

Fatti salvi i capoversi 3–5, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Gli articoli1, 49 capoverso2 numeri 1 24 e 25, 79a, 79b, 79c e, dell’allegato, il numero1 articolo 89bis capoverso6 numeri 1 21 e 22 entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

Le disposizioni seguenti entrano in vigore il 1° aprile 2004:

  1. gli articoli11 capoversi2, 3bis e 3ter, 49 capoverso2 numeri 7–9, 12–14, 16 (eccettuato l’art. 66 cpv.4 che entra in vigore il 1° gennaio 2005),17, 19–23 e 26, gli articoli51 capoversi1, 3, 6 e 7, 53e, 62 capoverso1, 65 capoverso3, 65a, 68 capoversi3 e 4, 68a, 74 capoverso2 lettera a e 86b capoverso2;

  2. il numero1 articolo 89bis capoverso6 numero6, 7, 10–12,14 (eccettuato l’art. 66 cpv.4 che entra in vigore il 1° gennaio 2005),15, 17–20 e 23 dell’allegato;

  3. il numero 5 dell’allegato;

  4. il numero6 dell’allegato;

Entrano in vigore contemporaneamente con l’11a revisione dell’AVS del 3 ottobre 2003 l’articolo 49 capoverso2 numero2 e, dell’allegato, il numero1 articolo 89bis capoverso6 numero2.

24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato

(cifra IV) Modifica di altre leggi Le seguenti altre leggi sono modificate come segue:

1. Codice civile 28 Ingresso visto l’articolo 64 della Costituzione federale29; ...

Art. 89bis cpv.6

Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198230 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti: 1. la definizione e i principi della previdenza professionale nonché il salario o reddito assicurabile (art. 1), 2. gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 831), 3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a), 4. l’adeguamento delle prestazioni regolamentari all’evoluzione dei prezzi (art.36 cpv.2 e 3), 5. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41), 6. la responsabilità (art. 52), 7. il controllo (art. 53), 8. i conflitti di interesse (art. 53a), 9. la liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d), 10. lo scioglimento dei contratti (art. 53e),

L’articolo 13a entra in vigore con l’11a revisione dell’AVS del 3 ottobre 2003.

11. il fondo di garanzia (art. 56 cpv.1 lett. c e cpv. 2–5, 56a, 57 e 59), 12. la vigilanza (art. 61, 62 e 64), 13. gli emolumenti (art. 63a), 14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv.1 e 3, 66 cpv.4, 67 e 69), 15. la trasparenza (art. 65a), 16. le riserve (art. 65b), 17. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68 cpv.3 e 4), 18. l’amministrazione del patrimonio (art. 71), 19. il contenzioso (art. 73 e 74), 20. le disposizioni penali (art. 75–79), 21. il riscatto (art. 79b), 22. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c), 23. l’informazione degli assicurati (art. 86b).

2. Codice delle obbligazioni32

Art. 331 cpv.3

Se il lavoratore deve pagare contributi a un’istituzione di previdenza, il datore di lavoro è tenuto, per lo stesso periodo di tempo, a pagare contributi d’importo almeno pari alla somma dei contributi di tutti i lavoratori; i contributi del datore di lavoro devono provenire da suoi fondi propri o da riserve di contributi dell’istituzione di previdenza alimentate previamente a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente. Il datore di lavoro deve versare all’istituzione di previdenza la quota dedotta dal salario del lavoratore, insieme alla sua quota, al più tardi alla fine del primo mese seguente l’anno civile o l’anno assicurativo per il quale sono dovuti i contributi.

3. Legge del 17 dicembre 199333 sul libero passaggio

Art. 2 cpv.3 e 4

La prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita dall’istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all’articolo15 capoverso2 della legge federale del 25 giugno 198234 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).

Se30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l’istituto di previdenza non ha versato la prestazione d’uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l’articolo26 capoverso2.

Art. 4 cpv.2

Senza questa notificazione, l’istituto di previdenza versa la prestazione d’uscita, compresi gli interessi, all’istituto collettore (art. 60 LPP35, non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l’insorgere del caso di libero passaggio.

Art. 5 cpv.1 lett. a

L’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se:

a. lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l’articolo 25f;

Art. 5a

Abrogato

Art. 10 cpv.1

Concerne solo il testo francese

Art. 17 cpv.3

Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei contributi, anche le somme previste nel regolamento per finanziare l’adeguamento delle rendite in corso all’evoluzione dei prezzi secondo l’articolo 36 LPP36 nonché le prestazioni minime per i casi assicurativi durante il periodo transitorio secondo l’articolo 33 LPP possono essere dedotte dai contributi dell’assicurato.

Art. 23 Liquidazione parziale o liquidazione totale

1 In caso di liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d’uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.

La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b–53d LPP37.

Art. 24 cpv.1

L’istituto di previdenza informa annualmente l’assicurato sulla prestazione d’uscita regolamentare secondo l’articolo2.

Sezione 6b Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti

Art. 24g

L’articolo 41 LPP38 è applicabile per analogia alla prescrizione dei diritti e alla conservazione di documenti.

Sezione 8 Relazione con il diritto europeo

Art. 25b Campo d’applicazione

Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE, nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 199939 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione) concernenti la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.

Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 200140 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS emendato) concernenti la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.

Art. 25c Parità di trattamento

Le persone alle quali si applica l’articolo 25b capoverso1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione41 non disponga altrimenti.

Le persone alle quali si applica l’articolo 25b capoverso2, residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo AELS emendato42 non disponga altrimenti.

Art. 25d Divieto di clausole di residenza

Il dirtto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l’avente diritto risiede:

  1. nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione43 non disponga altrimenti;

  2. nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché l’Accordo AELS emendato44 non disponga altrimenti.

Art. 25e Calcolo delle prestazioni

Le prestazioni comprese nel campo d’applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

Art. 25f Restrizioni applicabili al pagamento in contanti negli Stati membri della CE, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia

L’assicurato non può esigere il pagamento in contanti, secondo l’articolo 5 capoverso1 lettera a, dell’avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell’uscita dall’istituto di previdenza secondo l’articolo 15 LPP45 fintanto che:

  1. è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE;

  2. è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;

  3. risiede nel Liechtenstein.

Il capoverso1 lettera a entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione46.

Il capoverso1 lettera b entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo AELS emendato47.

4. Legge del 23 giugno 197848 sulla sorveglianza degli assicuratori Ingresso visti gli articoli34 capoverso2, 34bis e 37bis della Costituzione federale49; …

Art. 4 cpv.1 lett. cbis

Sono esonerati dalla sorveglianza:

cbis. le istituzioni d’assicurazione in favore del personale di associazioni professionali o interprofessionali o istituzioni analoghe che esercitano l’assicurazione soltanto come compito accessorio; queste istituzioni d’assicurazione devono essere iscritte nel registro della previdenza professionale (art. 48 cpv.1 della legge federale del 25 giugno 198250 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPP) ove non si tratti di fondazioni di previdenza in favore del personale operanti nel settore della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Art. 47 cpv.1, secondo periodo

... È fatto salvo l’articolo 73 capoverso 1 LPP51.

5. Legge del 17 dicembre 199352 sulla partecipazione

Art. 10 lett. d

La rappresentanza dei lavoratori, giusta la pertinente normativa, ha diritti di partecipazione negli ambiti seguenti:

d. affiliazione a un’istituzione della previdenza professionale e scioglimento di un contratto d’affiliazione.

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 98 capoverso3 e 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

6. Legge federale del 18 giugno 199353 sull’assicurazione diretta sulla vita

Art. 6a Disposizioni particolari concernenti la previdenza professionale

Gli istituti di assicurazione sulla vita che operano anche nel settore della previdenza professionale costituiscono un proprio fondo di garanzia per far fronte ai loro impegni in materia di previdenza professionale.

Essi devono tenere un conto d’esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare:

  1. gli eventuali prelievi dall’accantonamento per la futura partecipazione alle eccedenze;

  2. i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese;

  3. le prestazioni;

  4. le eventuali parti delle eccedenze attribuite obbligatoriamente agli stipulanti l’anno precedente e distribuite nell’esercizio in corso;

  5. i rendimenti del capitale nonché gli utili non realizzati e le perdite dovute agli investimenti di capitale;

  6. le spese e i rendimenti relativi all’impiego di strumenti finanziari derivati;

  7. le spese documentate di acquisizione e di amministrazione;

  8. le spese documentate di amministrazione del patrimonio;

  9. i premi e le prestazioni connessi alla riassicurazione dei rischi per invalidità, morte e altro;

  10. la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche documentate e delle riserve di fluttuazione vincolate e documentate.

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti:

  1. la maniera in cui vanno presentate le informazioni che si devono evincere dal conto separato d’esercizio;

  2. le basi per determinare la partecipazione alle eccedenze;

  3. i principi per la ripartizione della partecipazione alle eccedenze.

Il Consiglio federale stabilisce in quale misura le eccedenze sono versate agli istituti di previdenza e alle opere previdenziali.

Se il conto d’esercizio presenta una perdita, nessuna partecipazione alle eccedenze può essere versata per l’esercizio interessato. La perdita registrata deve essere riportata all’anno seguente e va quindi presa in considerazione per determinare la nuova partecipazione alle eccedenze.

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