Fonte

RU 2004 2073

Ordinanza
sui fondi d’investimento
(OFI)

Modifica del 24 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 ottobre 19941 sui fondi d’investimento è modificata come segue:

Capitolo 7 (Art. 85)

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.

24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz