RU 2004 2119
Ordinanza del DFGP
sugli strumenti per pesare
Modifica del 16 aprile 2004
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 19861 sugli strumenti per pesare è modificata come segue:
Art. 2 Unità
Le seguenti unità legali di massa devono essere utilizzate per le indicazioni poste sugli strumenti per pesare: grammo (g) chilogrammo (kg) tonnellata (t)
Art. 4 lett. b e d–i
abrogate
Art. 5 cpv.1 e 3
Abrogato
Gli strumenti per pesare a nastro della classe2 possono essere utilizzati soltanto per pesare materiali da costruzione e immondizie. L’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (Ufficio) può accordare eccezioni, in particolare nel commercio dei beni a buon mercato.
Art. 6
Abrogato
Art. 7 cpv.1, 1bis e 6
Fatte salve le prescrizioni degli articoli 11–13 dell’ordinanza sulle verificazioni, gli strumenti per pesare a nastro devono subire un’ammissione di modello da parte dell’Ufficio per potere essere presentati alla verificazione.
Abrogato
Il marchio d’ammissione e il numero d’ordine devono essere apposti sugli strumenti per pesare.
Art. 8
Abrogato
Art. 10 Limiti di tolleranza al momento dei controlli
(limiti di tolleranza in servizio) Per i controlli al di fuori delle verificazioni iniziali o successive viene applicato il doppio dei limiti di tolleranza fissati all’articolo 9 capoverso1.
Art. 11 cpv.1
Le verificazioni successive degli strumenti per pesare a nastro devono avere luogo ogni due anni a condizione che non venga fissato un altro termine nel certificato di ammissione.
Art. 12 cpv.1, 2 e 4
Abrogati
II
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.
16 aprile 2004 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Christoph Blocher