RU 2004 2151
Ordinanza sulla procedura d’ammissione al servizio civile
del 5 dicembre 2003 (RS 824.016; RU 2003 5267)
Art. 5 cpv. 1
Invece di:
L’organo d’esecuzione incarica le autorità militari competenti di esaminare l’idoneità al servizio militare di chi ha presentato una domanda d’ammissione al servizio civile ed è oggetto di un procedimento penale per obiezione di coscienza poiché non si è presentato al reclutamento.
Leggasi:
L’organo d’esecuzione incarica le autorità militari competenti di esaminare l’idoneità al servizio militare di chi ha presentato una domanda d’ammissione al servizio civile e non si è presentato al reclutamento.
27 aprile 2004 Cancelleria federale