RU 2004 2201
Ordinanza
sulla protezione dei vegetali
(OPV)
Modifica del 20 aprile 2004
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali,
ordina:
I
L’ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:
Gli allegati 2–5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
Gli allegati 6 e 7 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
II
Disposizione transitoria della modifica del 20 aprile 2004 I vegetali di cui al punto 21 parte B dell’allegato 4, che erano prodotti e mantenuti in campi situati in una zona ufficialmente dichiarata «zona di sicurezza» giusta il diritto previgente possono essere introdotti e messi in commercio nelle zone protette definite al punto 21 parte B del suddetto allegato fino al 1° aprile 2005.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.
20 aprile 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
Allegato 2
(art.1, 3–5, 16, 17, 20, 22, 24, 26–30, 34, 40, 41 e 46) Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione se presenti su determinate merci … Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera …
b. Batteri Specie Oggetto della contaminazione … 3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., et al. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi … ...
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinate merci ...
b. Batteri Specie Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e) 2. Erwinia amylovora Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, Cantoni di VD, (Burr.) Winsl. et al. delle sementi e dei vegetali destinati alla VS, FR, BE piantagione, ma compreso il polline vivo (ad eccezione dei per impollinazione di Amelanchier Med., Distretti di Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Signau e Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Trachselwald) Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., e GR Pyrus L. e Sorbus L.
Allegato 3
(art. 4 e 40) Merci di cui è vietata l’importazione Descrizione Paese d’origine … 9.1 Vegetali di Photinia Lindl. esclusi Photinia davi- Stati Uniti d’America, Cina, diana (Dcne.) Cardot, destinati alla piantagione, Giappone, Repubblica di Corea e ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, Repubblica democratica popolare privi di foglie, fiori e frutti di Corea 9.2 Vegetali di Cotoneaster Ehrh. Tutti i Paesi e Photinia davidiana (Dcne.) Cardot 10. Tuberi di Solanum tuberosum L., tuberi seme di Paesi diversi dai Paesi membri patate della Comunità europea, ad eccezione della Lituania e delle zone o dei luoghi di produzione della Polonia diversi da quelli ritenuti indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival che sono stati stabiliti in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall’UFAG 11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di Sola- Paesi diversi dai Paesi membri num L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, della Comunità europea, ad eccead eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. zione della Lituania di cui al punto 10 parte A
allegato 3
12. Tuberi della specie Solanum L. Fermi restando i requisiti particola- e relativi ibridi, esclusi quelli ri applicabili ai tuberi di patata di di cui ai punti 10 e 11 parte A allegato 3 cui alla parte A sezione I allegato 4, Paesi diversi da – Paesi membri della Comunità europea, ad eccezione della Lituania, – Israele, Marocco, Tunisia e Turchia, – Paesi dell’Europa continentale riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute dall’UFAG per la lotta contro tale organismo … Descrizione Paese d’origine 14. Terra e terreno di coltura costituiti integralmente Turchia, Bielorussia, Georgia, o parzialmente di terra o di sostanze solide Moldavia, Russia, Ucraina e Paesi organiche, quali parti di vegetali, humus che non appartengono all’Europa (comprese torba o corteccia), ad eccezione continentale, ad eccezione di di quelli costituiti esclusivamente da torba Cipro, dell’Egitto, di Israele, della Libia, di Malta, del Marocco e della Tunisia. … Merci di cui è vietata l’introduzione in alcune zone protette Descrizione Zona(e) protetta(e) 1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda Cantoni di VD, VS, FR, BE (ad dei casi, ai vegetali di cui all’allegato 3, parte A, eccezione dei Distretti di Signau e punti 9, 9.1, 9.2 e 18, vegetali e polline vivo per Trachselwald) e GR l’impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di – Paesi diversi da quelli riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. da parte dell’UFAG o – zone diverse dalle zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. che sono state stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall’UFAG o – zone di Paesi membri della Comunità europea diverse da quelle dichiarate ufficialmente: – zone protette per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. o – “zone tampone” nelle quali i vegetali ospiti sono sottoposti da un periodo di tempo appropriato ad un regime di lotta ufficialmente riconosciuto e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati e dove i suddetti vegetali possono essere introdotti nelle zone protette da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dei Paesi membri della Comunità europea.
Allegato 4
(art. 5, 8, 11, 17, 20 e 40) Esigenze particolari per l’importazione e la commercializzazione di merci Merci di origine estera, provenienti da Paesi non membri della Comunità europea … 17. Vegetali di Amelanchier Med., Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda Chaenomeles Lindl., Crataegus dei casi, ai vegetali di cui all’allegato 3 parte A punti L., Cydonia Mill., Eriobotrya 9, 9.1, 9.2 e 18, all’allegato 3 parte B punti1 o Lindl., Malus Mill., Mespilus L., all’allegato 4 parte A sezione I punto 15, constata- Pyracantha Roem., Pyrus L. e zione ufficiale: Sorbus L., destinati alla pianta- a) che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti gione, ad eccezione delle sementi dall’UFAG come indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
che i vegetali sono originari di zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall’UFAG,
che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
… 34. Terra e terreno di coltura Constatazione ufficiale: aderenti o associati ai vegetali, a) il terreno di coltura, al momento della piantacostituiti integralmente o par- gione: zialmente di terra o di sostanze – non conteneva terra e materia inorganiche, solide organiche, quali parti di oppure vegetali, humus, compresa torba – era esente da insetti e nematodi nocivi ed era e corteccia o costituiti in parte di stato sottoposto a idoneo esame o trattamento qualsiasi sostanza inorganica termico o fumigazione atti ad assicurare che solida, destinati ad assicurare la fosse esente da altri organismi, nocivi, sopravvivenza dei vegetali e oppure originari di: – era stato sottoposto a idoneo trattamento atto a – Turchia eliminare gli organismi nocivi, – Bielorussia, Georgia, Mol- e che davia, Russia e Ucraina, – Paesi extraeuropei ad ecce- b) dopo la piantagione: zione di Algeria, Egitto, – sono state prese adeguate misure per far sì che Israele, Libia, Marocco e il terreno di coltura rimanesse esente da organi- Tunisia smi nocivi, – nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a). … Merci di origine svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea … 9. Vegetali di Amelanchier Med., Constatazione ufficiale: Chaenomeles Lindl., Crataegus a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute L., Cydonia Mill., Eriobotrya indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et Lindl., Malus Mill., Mespilus L., al. conformemente alle disposizioni di cui al pun- Pyracantha Roem., Pyrus L. to 21 parte B allegato 4 e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi oppure
b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.. … Esigenze particolari per l’introduzione e la commercializzazione di merci in alcune zone protette 21. Vegetali e polline vivo Cantoni di VD, per l’impollinazione di VS, FR, BE Amelanchier Med., (ad eccezione dei Chaenomeles Lindl., Distretti di Crataegus L., Cydonia Signau e Mill., Eriobotrya Lindl., Trachselwald) e Malus Mill., Mespilus L., GR Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle semenze,
di origine svizzera Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto1 parte B allegato 3, constatazione ufficiale:
che i vegetali sono originari di zone protette per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. elencate nella colonna di destra
che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento in una «zona di sicurezza», conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo completo di vegetazione, in un campo: aa) situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona di sicurezza» ufficialmente dichiarata e con un’estensione di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono state sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato stabilito al più tardi prima dell’inizio del penultimo ciclo completo di vegetazione, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. La descrizione dettagliata della cosiddetta «zona di sicurezza» è messa a disposizione del Servizio fitosanitario federale. Una volta delimitata la «zona di sicurezza», saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall’inizio dell’ultimo ciclo completo di vegetazione, al momento più opportuno, nella zona che non compren- de il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno al Servizio fitosanitario federale, bb) ufficialmente approvato, come la «zona di sicurezza», prima dell’inizio del penultimo ciclo completo di vegetazione, per la coltura di vegetali, conformemente alle condizioni indicate nel presente punto, e cc) che, come la zona circostante per un raggio di almeno 500 metri, dall’inizio dell’ultimo ciclo completo di vegetazione è risultato indenne da Erwinia amylovora (Burr) Winsl. et al. all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno: – due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto ad ottobre; e – una volta nella zona circostante descritta, al momento più opportuno, ossia fra agosto ed ottobre, e dd) di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l’individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.
di origine estera Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9, 9.1, 9.2 e 18 parte A allegato 3 e al punto 1 parte B allegato 3, – Paesi membri della constatazione ufficiale: Comunità europea – che i vegetali sono originari di una zona protetta per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento, conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo completo di vegetazione, in un campo situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una “zona tampone” ufficialmente dichiarata e con un’estensione di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono state sottopo- ste da una data opportuna ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dai vegetali ivi coltivati e da dove i vegetali sono autorizzati ad essere introdotti nelle zone protette per ciò che concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. da Paesi membri della Comunità europea; – altri Paesi a) che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall’UFAG come esenti da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
che i vegetali sono originari di zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall’UFAG … 21.3 Dal 15 marzo al 30 Deve essere fornita la prova documentata Cantoni di VD, giugno, alveari che gli alveari: VS, FR, BE
sono originari di Paesi riconosciuti (ad eccezione dei dall’UFAG come indenni da Erwinia Distretti di amylovora (Burr.) Winsl. et al., Signau e Trachselwald) e oppure GR
sono originari di una zona ufficialmente dichiarata zona protetta per ciò che concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in un Paese membro della Comunità europea,
sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra,
sono stati sottoposti ad un’adeguata misura di quarantena prima del trasporto.
Allegato 5
(art. 5, 9, 17, 23, 24 e 40) Merci originarie della Svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante … 1.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. … pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante valido per la zona interessata all’atto dell’introduzione o della commercializzazione in tale zona ...
1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. 1.4 Polline vivo per l’impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
Merci provenienti da Paesi non membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel Paese d’origine o nel Paese di provenienza pericolosi per tutta la Svizzera … 7. …
b) Terra e terreno di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dai materiali indicati alla lettera a) oppure costituito interamente o parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a mantenere la vitalità dei vegetali, originari: – della Turchia, – della Bielorussia, della Georgia, della Moldavia, della Russia e dell’Ucraina, – di Paesi extraeuropei ad eccezione dell’Algeria, dell’Egitto, di Israele, della Libia del Marocco e della Tunisia. … pericolosi per talune zone protette ...
3. Polline vivo per l’impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
Allegato 6
(art. 8) Certificato fitosanitario (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1951)
Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario N.
Nome e indirizzo dichiarati del destinatario 4 Servizio per la protezione dei vegetali di alla(e) Organizzazione(i) della protezione dei vegetali di
Luogo d’origine
Mezzo di trasporto dichiarato
Punto d’entrata dichiarato
Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione 9 Quantità dichiarata del prodotto; designazione botanica dei vegetali
Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti: – sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, e – sono considerati esenti da organismi nocivi contemplati dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente indenni da altri organismi nocivi pericolosi, e – sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore
Dichiarazione supplementare TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE 18 Luogo del rilascio E/O DISINFEZIONE
Trattamento
Prodotto chimico 14 Durata e temperatura Data (sostanza attiva) Nome e firma Timbro dell’agente autorizzato dell’Organizzazione
Concentrazione 16 Data
Informazioni supplementari
Allegato 7
(art. 8) Certificato fitosanitario di riesportazione (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1951)
Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario di riesportazione N.
Nome e indirizzo dichiarati del destinatario 4 Servizio per la protezione dei vegetali di alla(e) Organizzazione(i) della protezione dei vegetali di
Luogo d’origine
Mezzo di trasporto dichiarato
Punto d’entrata dichiarato
Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione 9 Quantità dichiarata del prodotto; designazione botanica dei vegetali
Si certifica – che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in (Paese di riesportazione) in provenienza da (Paese d’origine) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n. (*)di cui si allega l’originale la copia certificata conforme – (*) che sono imballati reimballati nell’imballaggio d’origine in nuovi imballaggi, – (*) che, in base al certificato fitosanitario originale e a un’ispezione supplementare, la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore, e – che durante il deposito in (Paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d’infezione (*)Segnare ciò che fa al caso
Dichiarazione supplementare TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE 18 Luogo del rilascio E/O DI DISINFEZIONE
Trattamento
Prodotto chimico 14 Durata e temperatura Data (sostanza attiva) Nome e firma Timbro dell’agente autorizzato dell’Organizzazione
Concentrazione 16 Data
Informazioni supplementari