RU 2004 2575
Ordinanza
concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri
(OEnS)
Modifica del 12 maggio 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli2 capoverso3, 3 capoverso1, 22c capoverso3 e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),
Titolo prima dell’art. 8a
Sezione 3 Rilevamento delle impronte digitali
Art. 8a
Le rappresentanze svizzere all’estero e i posti di confine sono autorizzati, nel quadro delle direttive dell’Ufficio, a rilevare le impronte digitali di stranieri:
di cui non è certa l’identità e se è necessario per un procedimento delle autorità competenti in materia di stranieri, in particolare per controllare le condizioni d’entrata e per evitare abusi; o
che entrano illegalmente in Svizzera.
La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati secondo gli articoli 4 lettere c, e ed f,
lettera e, 12, 13 capoverso1 e 17 capoverso2 dell’ordinanza del 21 novembre 20013 sul trattamento dei dati segnaletici.
Art. 9a
Abrogato