RU 2004 2669
Ordinanza
sul registro di commercio
(ORC)
Modifica del 21 aprile 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 giugno 19371 sul registro di commercio è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 929, 936 e 936a del Codice delle obbligazioni (CO)2; visto l’articolo 102 della legge del 3 ottobre 20033 sulla fusione (LFus),
Art. 10 cpv.1 lett. k
Il registro di commercio contiene le iscrizioni che concernono:
k. gli istituti di diritto pubblico (art.2 lett. d LFus);
Art. 28
Documenti 1 In calce dell’iscrizione si devono indicare i documenti giustificativi.
Se i fatti da iscrivere si riferiscono a deliberazioni o nomine di organi di una persona giuridica, occorre, in quanto la legge non prescriva un atto pubblico come documento giustificativo della notificazione, il processo verbale dell’organo stesso o un estratto del processo verbale. Il processo verbale o l’estratto devono recare la firma del presidente e del segretario dell’organo. In luogo dell’originale, possono essere prodotte fotocopie certificate conformi da un pubblico ufficiale.
L’Ufficio del registro di commercio può certificare la conformità dell’estratto con l’originale a lui prodotto o allestire egli stesso l’estratto o la copia.
Per l’esemplare dello statuto di una società cooperativa o di un’associazione da produrre all’Ufficio del registro di commercio, basta la firma del presidente e del segretario dell’assemblea generale.
Non occorre che sia prodotto il processo verbale o un estratto del processo verbale dell’organo di una persona giuridica, allorquando tutti i membri di questo organo firmano l’iscrizione e questa decisione può essere presa per scritto.
Art. 50a
Documenti I richiedenti devono inoltre produrre i seguenti documenti giustifigiustificativi supplementari cativi:
un documento che attesti l’esistenza legale all’estero della società;
un’attestazione dell’autorità estera competente circa l’ammissibilità del trasferimento di sede all’estero o l’autorizzazione del Consiglio federale giusta l’articolo 50 capoverso2;
la prova che l’adattamento a una forma societaria del diritto svizzero è possibile;
la prova che la società ha trasferito il suo centro di attività in Svizzera;
nel caso di una società di capitali, il rapporto di un revisore particolarmente qualificato comprovante che il capitale sociale è coperto giusta il diritto svizzero.
Art. 50b
c. Iscrizione nel 1 Se una società straniera si sottopone al diritto svizzero senza liquidaregistro di commercio zione né nuova costituzione, la sua iscrizione nel registro di commercio è retta dalla norme applicabili alla nuova iscrizione. 2 Vengono inoltre iscritte:
la data della decisione con la quale la società si sottomette al diritto svizzero conformemente alle norme della LDIP4;
la ditta o il nome, la forma giuridica, la sede e l’organo competente per l’iscrizione prima che la società si sottomettesse al diritto svizzero.
Art. 51
3. Dalla Svizzera 1 Una società svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione, all’estero.
a. Condizioni sottoporsi al diritto straniero se sono adempiute le condizioni poste dal generali diritto svizzero e se continua a sussistere secondo il diritto straniero. 2 La società diffida pubblicamente i creditori a far valere i loro crediti, facendo loro presente l’imminente modifica dello statuto societario. L’articolo 46 LFus si applica per analogia.
La società può essere cancellata soltanto se il rapporto di un revisore particolarmente qualificato attesta che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all’articolo 46 LFus o consentono alla cancellazione (art. 164 LDIP5.
Art. 51a
Iscrizione Se una società svizzera si sottopone al diritto straniero senza liquidanel registro di commercio zione né nuova costituzione, l’iscrizione deve menzionare:
la data della decisione con la quale la società si sottomette al diritto straniero conformemente alle norme della LDIP;
la ditta o il nome, la forma giuridica, la sede e l’organo competente per l’iscrizione dopo che la società si è sottomessa al
la data del rapporto di revisione attestante che sono state prese le necessarie disposizioni a tutela dei creditori;
il fatto che la società viene cancellata.
Art. 74a
Fusione. 1 In caso di fusione, scissione, trasformazione o trasferimento di patri- Scissione. Trasformazione. monio, le succursali di una società restano iscritte nel registro di com- Trasferimento di patrimonio mercio fintantoché non ne venga richiesta la cancellazione.
Se una fusione, una scissione, una trasformazione o un trasferimento di patrimonio comporta la modifica di iscrizioni relative alle succursali, tali modifiche vanno notificate senza indugio all’Ufficio del registro di commercio. In caso di fusione o di scissione, la notificazione compete alla società assuntrice.
VII. Fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio
1. Fusione di società
Art. 105
a. Notificazione. 1 Ognuna delle società partecipanti alla fusione deve chiedere Ufficio del registro di l’iscrizione dei fatti che la riguardano all’Ufficio del registro di comcommercio competente mercio (art. 21 cpv. 1 LFus). 2 Se le società partecipanti alla fusione non appartengono al medesimo distretto del registro, l’esame della fusione e di tutta la documentazione relativa compete all’Ufficio del registro di commercio della sede della società assuntrice. Questo informa gli Uffici del registro di commercio della sede delle società trasferenti in merito alle iscrizioni da operare e trasmette loro le notificazioni che li riguardano. Le società trasferenti vanno cancellate senza procedere a ulteriori verifiche.
Art. 105a
Documenti 1 Le società partecipanti devono corredare la domanda d’iscrizione della fusione dei seguenti documenti giustificativi:
il contratto di fusione (art.12 e 13 LFus);
i bilanci di fusione delle società trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 11 LFus);
le decisioni di fusione delle società partecipanti, se necessario risultanti da un atto pubblico (art. 18 LFus);
i rapporti di revisione delle società partecipanti (art. 15 LFus);
i documenti giustificativi relativi all’aumento di capitale, in caso di fusione mediante incorporazione (art.9 e 21 cpv. 2 LFus);
in caso di fusione di una società in liquidazione, l’attestazione di cui all’articolo5 capoverso2 della legge sulla fusione, firmata da almeno un membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione;
in caso di fusione di società con perdita di capitale o eccedenza di debiti, l’attestazione di cui all’articolo6 capoverso2 della legge sulla fusione;
i documenti giustificativi relativi alla costituzione di una nuova società, in caso di fusione mediante combinazione (art. 10 LFus). 2 In caso di fusione di piccole e medie imprese, le società partecipanti alla fusione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso1 lettera d, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di fusione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all’articolo2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell’assemblea generale. 3 In caso di fusione agevolata di società di capitali (art. 23 LFus), le società partecipanti alla fusione devono produrre, in luogo dei documenti giustificativi di cui al capoverso1 lettere c e d, gli estratti dei processi verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione relativi alla conclusione del contratto di fusione, a meno che detto contratto non rechi la firma di tutti i membri di tali organi. Devono inoltre provare che le società adempiono le condizioni di cui all’articolo 23 LFus, se ciò non risulta da altri documenti giustificativi.
Art. 105b
Iscrizione 1 L’iscrizione della fusione deve indicare riguardo alla società assunnel registro di commercio trice:
la ditta o il nome, la sede e il numero d’identificazione delle società partecipanti alla fusione;
la data del contratto di fusione e del bilancio di fusione;
il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti;
se del caso, le quote sociali o i diritti societari, come pure l’eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 7 LFus);
se del caso, l’indennità (art. 8 LFus);
se del caso, l’aumento di capitale derivante dalla fusione;
in caso di fusione mediante combinazione, i dati necessari all’iscrizione della nuova società. 2 L’iscrizione della fusione deve indicare riguardo alla società trasferente:
la ditta o il nome, la sede e il numero d’identificazione delle società partecipanti alla fusione;
che la società viene cancellata a seguito di fusione (art. 21 cpv. 3 LFus).
Art. 105c
d. Momento Per tutte le società partecipanti, la fusione è iscritta nel giornale alla delle iscrizioni stessa data. Se le società partecipanti alla fusione non appartengono allo stesso distretto del registro, i diversi Uffici coordinano i tempi dell’iscrizione.
Art. 105d
e. Fusioni con La fusione che adempie i requisiti di una concentrazione il cui annunobbligo di annuncio cio è obbligatorio ai sensi dell’articolo9 della legge del 6 ottobre 19956 sui cartelli può essere iscritta nel registro di commercio soltanto a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione sui cartelli (art. 22 cpv. 1 LFus).
2. Scissione di società di capitali e società cooperative
Art. 106
a. Notificazione. 1 Ognuna delle società partecipanti alla scissione deve chiedere l’iscri- Ufficio del registro di zione dei fatti che la riguardano all’Ufficio del registro di commercio competente (art. 51 cpv. 1 LFus). 2 Se le società partecipanti alla scissione non appartengono al medesimo distretto del registro, la verifica della scissione e di tutta la documentazione relativa compete all’Ufficio del registro di commercio della sede della società trasferente. Questo informa gli Uffici del registro di commercio della sede delle società assuntrici in merito alle iscrizioni da operare e trasmette loro le notificazioni che li riguardano e le copie autentiche dei documenti giustificativi rilevanti. La scissione delle società assuntrici va iscritta senza procedere ad ulteriori verifiche.
Art. 106a
Documenti 1 Le società partecipanti devono corredare la domanda d’iscrizione della scissione dei seguenti documenti giustificativi:
il contratto di scissione (art. 36 cpv.1 e 37 LFus) o il progetto di scissione (art. 36 cpv.2 e 37 LFus);
le decisioni di scissione delle società partecipanti, risultanti da atto pubblico (art. 43 e 44 LFus);
i rapporti di revisione delle società partecipanti (art. 40 LFus);
se del caso, i documenti giustificativi relativi alla riduzione di capitale della società trasferente (art. 32 in relazione con art. 51 cpv. 2 LFus);
se del caso, i documenti giustificativi relativi all’aumento di capitale della società assuntrice (art. 33 LFus);
i documenti giustificativi relativi alla costituzione della società assuntrice (art. 34 LFus). 2 In caso di scissione di piccole e medie imprese, le società partecipanti alla scissione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso1 lettera c, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di scissione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all’articolo2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell’assemblea generale.
Art. 106b
c. Iscrizione 1 L’iscrizione della divisione deve indicare riguardo alle società assunnel registro di commercio. trici: Divisione
la ditta, la sede e il numero d’identificazione delle società partecipanti alla scissione;
la data del contratto o del progetto di scissione;
il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti secondo l’inventario;
le quote sociali o i diritti societari, come pure l’eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 37 lett. c LFus);
se del caso, l’aumento di capitale derivante dalla scissione;
se del caso, i dati necessari all’iscrizione della nuova società. 2 L’iscrizione della divisione deve indicare riguardo alla società trasferente:
la ditta, la sede e il numero d’identificazione delle società partecipanti alla scissione;
che la società viene cancellata a seguito di divisione (art. 51 cpv. 3 LFus).
Art. 106c
Separazione 1 Il contenuto dell’iscrizione della separazione è retto riguardo alla società assuntrice dall’articolo 106b capoverso1.
L’iscrizione relativa alla società trasferente deve indicare:
la ditta, la sede e il numero d’identificazione delle società partecipanti alla separazione;
se del caso, le informazioni relative alla riduzione del capitale.
Art. 106d
d. Momento Per tutte le società partecipanti, la scissione è iscritta nel giornale alla delle iscrizioni stessa data. Se le società partecipanti alla scissione non appartengono allo stesso distretto del registro, i diversi Uffici coordinano i tempi dell’iscrizione.
Art. 106e
e. Scissioni con La scissione che adempie i requisiti di una concentrazione il cui anobbligo di annuncio nuncio è obbligatorio ai sensi dell’articolo9 della legge del 6 ottobre 19957 sui cartelli può essere iscritta nel registro di commercio soltanto a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione sui cartelli (art. 52 LFus).
3. Trasformazione di società
Art. 107
Notificazione. 1 La società deve corredare la domanda d’iscrizione della trasforma- giustificativi zione (art. 66 LFus) dei seguenti documenti giustificativi:
il progetto di trasformazione (art. 59 e 60 LFus);
il bilancio di trasformazione e, se del caso, il bilancio intermedio (art. 58 LFus);
la decisione di trasformazione risultante da atto pubblico (art. 64 LFus);
il rapporto di revisione (art. 62 LFus);
se le circostanze lo richiedono, i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova forma giuridica (art. 57 LFus). 2 In caso di trasformazione di piccole e medie imprese, l’organo superiore di direzione o di amministrazione può produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso1 lettera d, una dichiarazione firmata almeno da uno dei suoi membri la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di trasformazione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all’articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell’assemblea generale.
Art. 107a
b. Iscrizione L’iscrizione di una trasformazione deve indicare: nel registro di commercio a. la ditta o il nome della società, come pure la sua forma giuridica prima e dopo la trasformazione;
nel caso di una persona giuridica, la data dei nuovi statuti;
la data del progetto di trasformazione e del bilancio di trasformazione;
il valore complessivo degli attivi e dei passivi;
le quote sociali o i diritti societari riconosciuti ai soci;
le altre informazioni necessarie concernenti la nuova forma giuridica.
4. Trasferimento di patrimonio
Art. 108
Notificazione. Il soggetto giuridico trasferente deve corredare la domanda d’iscri- giustificativi zione del trasferimento di patrimonio (art. 73 LFus) dei documenti giustificativi seguenti:
il contratto di trasferimento (art. 71 LFus);
gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici interessati relativi alla conclusione del contratto di trasferimento (art. 70 cpv. 1 LFus), a meno che il contratto di trasferimento di patrimonio non rechi la firma di tutti i membri di tali organi.
Art. 108a
Iscrizione L’iscrizione del trasferimento di patrimonio deve indicare riguardo al nel registro di commercio soggetto giuridico trasferente:
la ditta o il nome, la sede e il numero d’identificazione dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio;
la data del contratto di trasferimento;
il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti secondo l’inventario;
l’eventuale controprestazione.
Art. 108b
c. Trasferimenti Il trasferimento di patrimonio che adempie i requisiti di una concendi patrimonio con obbligo di trazione il cui annuncio è obbligatorio ai sensi dell’articolo9 della annuncio legge del 6 ottobre 19958 sui cartelli può essere iscritto nel registro di commercio soltanto a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione sui cartelli (art. 52 LFus).
5. Fusione e trasferimento di patrimonio di fondazioni
Art. 109
Fusione. 1 L’autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve presentare Documenti all’Ufficio del registro di commercio della sede della fondazione assuntrice la domanda di iscrizione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus), registro di corredandola dei documenti giustificativi seguenti:
la decisione di approvazione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus);
il contratto di fusione, se necessario risultanti da un atto pubblico (art. 79 LFus);
i bilanci di fusione delle fondazioni trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 80 LFus);
il rapporto di revisione (art. 81 LFus);
in caso di fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova fondazione. 2 In caso di fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell’autorità di vigilanza la fondazione assuntrice deve produrre le decisioni di fusione degli organi superiori delle fondazioni partecipanti (art. 84 cpv. 1 LFus). 3 L’articolo 105b si applica per analogia all’iscrizione nel registro di dell’autorità di vigilanza che approva la fusione.
Art. 109a
Trasferimento 1 L’autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve corredare la di patrimonio. Notificazione. domanda d’iscrizione del trasferimento di patrimonio (art. 87 cpv. 3 LFus) dei documenti giustificativi seguenti: Iscrizione nel a. la decisione d’approvazione del trasferimento di patrimonio;
b. il contratto di trasferimento. 2 In caso di trasferimento del patrimonio di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell’autorità di vigilanza la fondazione trasferente deve produrre gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento. 3 L’articolo 108a si applica per analogia all’iscrizione del trasferimento di patrimonio nel registro di commercio. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio.
6. Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di previdenza
Art. 109b
Fusione. 1 L’autorità di vigilanza dell’istituto di previdenza trasferente deve Documenti inoltrare all’Ufficio del registro di commercio della sede dell’istituto di previdenza assuntore la domanda di iscrizione della fusione (art. 95 registro di cpv. 4 LFus), corredandola dei documenti giustificativi seguenti:
il contratto di fusione (art. 90 LFus);
i bilanci di fusione degli istituti di previdenza trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 89 LFus);
i rapporti di revisione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 92 LFus);
le decisioni di fusione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 94 LFus);
la decisione di approvazione della fusione ad opera dell’autorità di vigilanza (art. 95 cpv. 3 LFus);
in caso di fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova società. 2 L’articolo 105b si applica per analogia all’iscrizione nel registro di dell’autorità di vigilanza che approva la fusione.
Art. 109c
Trasformazione. 1 L’articolo 107 si applica per analogia alla domanda d’iscrizione della Documenti trasformazione di un istituto di previdenza ed ai documenti giustificagiustificativi. tivi. La domanda va inoltre corredata della decisione dell’autorità di registro di vigilanza che approva la trasformazione.
L’articolo 107a si applica per analogia all’iscrizione nel registro di dell’autorità di vigilanza che approva la trasformazione.
Art. 109d
Trasferimento 1 L’articolo 108 si applica per analogia alla domanda d’iscrizione del di patrimonio. Notificazione. trasferimento di patrimonio di un istituto di previdenza e ai documenti giustificativi. La domanda va inoltre corredata della decisione Iscrizione nel dell’autorità di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio. commercio 2 L’articolo 108a si applica per analogia all’iscrizione nel registro di dell’autorità di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio.
7. Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di diritto pubblico
Art. 109e
Notificazione. 1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia giustificativi. alla fusione di soggetti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico, alla trasformazione di tali istituti in soggetti giuridici di commercio diritto privato e a qualsiasi trasferimento di patrimonio cui partecipa un istituto di diritto pubblico.
L’istituto di diritto pubblico deve allegare alla domanda d’iscrizione della fusione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio all’Ufficio del registro di commercio:
i documenti giustificativi prescritti per la fusione, la trasformazione o il trasferimento di patrimonio, in quanto essi siano richiesti in virtù d’un’applicazione per analogia della legge sulla fusione (art. 100 cpv. 1 LFus);
l’inventario (art. 100 cpv. 2 LFus);
la decisione o le altre basi legali di diritto pubblico su cui poggia la fusione, la trasformazione o il trasferimento di patrimonio (art. 100 cpv. 3 LFus). 3 L’iscrizione fa riferimento all’inventario, come pure alla decisione o alle altre basi legali.
8. Fusione transfrontaliera
Art. 110
Notificazione. 1 La domanda d’iscrizione di una fusione con una società svizzera giustificativi. (art. 163a LDIP9 va corredata, oltre che dei documenti giustificativi di cui all’articolo 105a, dei documenti seguenti: commercio a. un documento che attesti l’esistenza legale all’estero della società trasferente;
un attestato emesso dalla competente autorità straniera in ordine all’ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il
la prova che le società partecipanti alla fusione sono compatibili.
In caso di fusione con una società straniera, la domanda di cancellazione della società trasferente (art. 163b LDIP) va corredata, oltre che dei documenti di cui all’articolo 105a, dei documenti seguenti:
un documento che attesti l’esistenza legale della società assuntrice all’estero;
un attestato emesso dalla competente autorità straniera in ordine all’ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il
il rapporto, la prova e l’attestato di cui all’articolo 164 LDIP. 3 L’iscrizione nel registro di commercio è retta dagli articoli 105b e 105d. L’iscrizione indica inoltre che si tratta di una fusione transfrontaliera secondo la legge federale sul diritto internazionale privato.
9. Scissione e trasferimento di patrimonio transfrontalieri
Art. 110a
Gli articoli 106–106e, 108–108b e 110 si applicano per analogia alla scissione e al trasferimento di patrimonio transfrontalieri.
10. Esame da parte delle autorità del registro di commercio
Art. 111
Le autorità del registro di commercio esaminano le scissioni, le trasformazioni e i trasferimenti di patrimonio conformemente all’articolo 21.
In caso di scissione e di trasferimento di patrimonio, l’Ufficio del registro di commercio si rifiuta di operare l’iscrizione in particolare se è manifesto che i beni interessati non sono liberamente trasferibili.
VIII. Numero di identificazione
Art. 111a
a. Principio Alle ditte individuali, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita, alle società di capitali, alle società cooperative, alle associazioni, alle fondazioni e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero di identificazione. Lo stesso vale per le succursali.
Art. 111b
b. Immutabilità 1 In caso di fusione mediante incorporazione, il soggetto giuridico assuntore conserva il suo numero di identificazione. In caso di fusione mediante combinazione, al soggetto giuridico sorto dalla fusione è assegnato un nuovo numero di identificazione. 2 In caso di scissione, le società assuntrici conservano i rispettivi numeri di identificazione. Lo stesso vale per la società trasferente in caso di separazione. Se dalla scissione nasce una nuova società, le viene assegnato un nuovo numero di identificazione. 3 Se una società in nome collettivo o in accomandita continua l’attività come ditta individuale ai sensi dell’articolo 579 CO, il numero di identificazione resta invariato. 4 I numeri di identificazione di soggetti giuridici cancellati non possono essere assegnati ad altri soggetti. Se il soggetto giuridico viene nuovamente iscritto nel registro di commercio, gli è assegnato il vecchio numero di identificazione.
IX. Procure non commerciali e rappresentanti di indivisioni
Art. 112
Procura non 1 Chi vuol nominare un procuratore (art. 458 cpv. 3 CO) per affari non commerciale
a. Iscrizione soggetti all’iscrizione deve notificare all’ufficio del registro, per iscrizione, il conferimento della procura. 2 L’iscrizione deve indicare il nome del mandante e quello del procuratore (art. 40). Essa dev’essere sottoscritta dal mandante. Il procuratore deve aggiungere al nome del mandante la propria firma autografa con un’aggiunta che indichi la procura.
Art. 112a
b. Cancellazione L’iscrizione delle procure non commerciali è cancellata d’ufficio: d’ufficio
quando il mandante cade in fallimento; la cancellazione è fatta non appena l’ufficio del registro di commercio ha notizia della dichiarazione di fallimento;
dopo un anno dalla morte del mandante, qualora gli eredi non abbiano potuto essere diffidati a chiedere la cancellazione;
nel caso di morte del procuratore, quando il mandante non possa essere diffidato a chiedere la cancellazione.
Art. 112b
Rappresentanti 1 Se il capo dell’indivisione deve essere iscritto nel registro di comd’indivisioni
a. Iscrizione mercio (art. 341 cpv. 3 CC10, egli è tenuto a fare la notificazione per l’iscrizione. 2 L’iscrizione deve indicare la denominazione dell’indivisione, la data della sua costituzione, la sua sede, come pure il nome, la professione, il luogo d’origine e il domicilio del capo dell’indivisione. 3 Alla notificazione per l’iscrizione va unito un estratto certificato conforme del contratto d’indivisione; l’estratto deve ragguagliare sulle persone che compongono l’indivisione, sul suo capo e sull’esclusione degli altri partecipanti dalla facoltà di rappresentanza.
Art. 112c
b. Pubblicazione 1 Le iscrizioni relative ai rappresentanti d’indivisioni devono essere pubblicate nei fogli che sono designati dai Cantoni. 2 Se come organo di pubblicazione è designato il Foglio ufficiale svizzero di commercio, la pubblicazione è fatta mediante pagamento di una tassa speciale.
Art. 112d
c. Cancellazione L’iscrizione dev’essere cancellata d’ufficio qualora la facoltà di rapd’ufficio presentanza del capo sia estinta o l’indivisione sia sciolta.
Titolo prima dell’art. 113
X. Ufficio federale del registro di commercio
Titolo prima dell’art. 121
XI. Disposizioni finali
II
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.
21 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(n. II) Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 3 dicembre 195411 sulle tasse in materia di registro di commercio
Art. 4a
c. Fusione L’Ufficio del registro di commercio della sede del soggetto giuridico assuntore riscuote le seguenti tasse per l’iscrizione di una fusione: 1. dalla società assuntrice, 600 franchi e, se la fusione comporta un aumento di capitale, la tassa di cui all’articolo4 capoverso 1 lettera a o, in caso di fusione mediante combinazione, la tassa di prima iscrizione di cui all’articolo1; 2. dalla società trasferente, 120 franchi per la cancellazione.
Art. 4b
Scissione L’Ufficio del registro di commercio della sede della società trasferente riscuote le seguenti tasse per l’iscrizione di una scissione: 1. per la verifica della scissione, 600 franchi per ciascuna società assuntrice partecipante alla scissione; 2. la tassa di prima iscrizione di cui all’articolo1 e, nel caso in cui la scissione comporti un aumento o una riduzione di capitale, la tassa di cui all’articolo4 capoverso1 lettera a; 3. in caso di divisione, 120 franchi per la cancellazione.
Art. 4c
Trasformazione 1 Le seguenti tasse sono riscosse per l’iscrizione di una trasforma- e trasferimento di patrimonio zione: 1. per la trasformazione di un soggetto giuridico in una persona giuridica, 600 franchi; 2. per la trasformazione di una società in nome collettivo in una società in accomandita e viceversa, 300 franchi.
Per l’iscrizione del trasferimento di patrimonio, l’Ufficio del registro di commercio della sede del soggetto giuridico trasferente riscuote una tassa di 400 franchi.
Art. 4d
Tassa Se l’iscrizione necessita di accertamenti particolari, l’Ufficio del supplementare registro di commercio può aumentare le tasse di cui agli articoli 4a–4c tenendo conto dell’articolo 929 capoverso2 del CO. L’importo della tassa supplementare viene determinato conformemente all’articolo 9 capoverso1 numero4.
Art. 5
d. Altre Per le seguenti operazioni sono riscosse: modificazioni
da tutti i soggetti giuridici: 1. per l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione del domicilio legale o di un domicilio supplementare, 40 franchi, 2. per l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione dei dati personali o di una funzione, 20 franchi, 3. per l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione dell’autorizzazione a firmare, 30 franchi, 4. per l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione della menzione del deposito dei documenti concernenti i requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati, 40 franchi, 5. per l’iscrizione o la modificazione di un’insegna o della designazione dell’impresa, 100 franchi, e per la loro cancellazione, 40 franchi, 6. per l’iscrizione di un concordato con abbandono dell’attivo, 100 franchi, 7. per l’iscrizione dell’assunzione di un patrimonio o di un’azienda ai sensi dell’articolo 181 CO, 50 franchi, purché non siano applicabili le norme della legge del 3 ottobre 200312 sulla fusione concernenti il trasferimento di patrimonio, 8. per la reiscrizione di un soggetto giuridico cancellato, 9. per l’iscrizione di un soggetto giuridico straniero che si sottomette al diritto svizzero conformemente all’articolo 161 LDIP13, 600 franchi, cui si aggiunge la tassa di nuova iscrizione di cui all’articolo1, 10. per la cancellazione di un soggetto giuridico svizzero che si sottomette al diritto straniero conformemente all’articolo 163 LDIP, 300 franchi;
dalle ditte individuali: 2. per la modificazione della ditta, come pure l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione di traduzioni, 80 franchi, 3. per la modificazione dello scopo aziendale, 80 franchi;
dalle società in nome collettivo e in accomandita: 2. per la modificazione della ditta, come pure l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione di traduzioni, 80 franchi, 3. per la modificazione dello scopo aziendale, 80 franchi, 4. per l’iscrizione di un nuovo socio o la cancellazione di un socio, 80 franchi, 5. per la modificazione del capitale accomandato, 80 franchi, 6. per la trasformazione di un accomandante in socio illimitatamente responsabile e viceversa, 80 franchi, 7. per lo scioglimento e la cancellazione di una società in nome collettivo o in accomandita e la continuazione dell’azienda da parte di un socio come ditta individuale ai sensi dell’articolo 579 CO, 200 franchi, 8. per lo scioglimento a scopo di liquidazione, 100 franchi, 9. per la revoca dello scioglimento per decisione della società, 100 franchi;
dalle società di capitali e le società cooperative: 1. per la riduzione e l’aumento simultaneo del capitale senza modificazione degli statuti, 300 franchi, 2. per l’iscrizione o la cancellazione dell’organo di revisione, 40 franchi, 3. per l’iscrizione o la cancellazione di un organo di pubblicazione, 40 franchi, 4. per l’iscrizione dell’emissione di buoni di godimento dopo la costituzione, come pure per la modificazione o la cancellazione di tale iscrizione, 100 franchi, 5. per il trasferimento di una quota sociale di una società a garanzia limitata, 100 franchi, 6. per lo scioglimento a scopo di liquidazione, 100 franchi, 7. per la revoca dello scioglimento disposto d’ufficio, 8. per la revoca dello scioglimento disposto dalla società, 300 franchi;
dalle associazioni e fondazioni: purché gli statuti o l’atto pubblico non prevedano una sede fissa, 2. per l’iscrizione o la cancellazione di un organo di revisione, 40 franchi, 3. per lo scioglimento a scopo di liquidazione, 100 franchi, 4. per la revoca di uno scioglimento disposto d’ufficio, 5. per la revoca dello scioglimento dell’associazione per decisione dell’assemblea sociale, 200 franchi.
2. Regolamento del 22 febbraio 191014 per il registro fondiario (RRF) Ingresso in esecuzione degli articoli 943, 945, 949, 949a, 953, 954, 956, 967, 977 e dell’articolo18 titolo finale del Codice civile15 (CC) nonché dell’articolo 102 della legge del 3 ottobre 200316 sulla fusione (LFus),
Art. 18a
Se l’acquisto della proprietà è riconducibile a una fattispecie ai sensi della LFus, i documenti giustificativi da produrre per il trapasso di proprietà sono:
in caso di fusione, se il soggetto giuridico assuntore è iscritto nel registro di commercio: un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico assuntore;
in caso di fusione di associazioni o fondazioni, se il soggetto giuridico trasferente o quello assuntore non è iscritto nel registro di commercio: un atto pubblico attestante il trapasso di proprietà dei fondi al soggetto giuri- dico assuntore e un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico iscritto;
in caso di divisione: un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico che assume i fondi e un estratto autenticato dell’inventario contenuto nel contratto di scissione o nel progetto di scissione e riguardante l’attribuzione dei fondi;
in caso di separazione: un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico che assume i fondi e un atto pubblico attestante il trapasso di proprietà dei fondi al soggetto giuridico assuntore;
in caso di trasferimento di patrimonio a un soggetto giuridico iscritto nel registro di commercio: un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico che assume i fondi e un estratto autenticato della parte del contratto di trasferimento stesa in forma autentica e attinente ai fondi trasferiti;
in caso di trasferimento di patrimonio a un soggetto giuridico non iscritto nel registro di commercio: un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico che trasferisce i fondi e un estratto autenticato della parte del contratto di trasferimento stesa in forma autentica e attinente ai fondi trasferiti.
In caso di trasformazioni ai sensi della legge sulla fusione, i documenti giustificativi da produrre per il cambiamento di forma giuridica consistono in un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico trasformato.
In caso di fusione di istituti di diritto pubblico con soggetti giuridici di diritto privato, di trasformazione di tali istituti in soggetti giuridici di diritto privato o di trasferimento di patrimonio con la partecipazione di un istituto di diritto pubblico, i documenti giustificativi da produrre consistono in un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico assuntore o trasformato e in un estratto autenticato della parte dell’inventario contenente i fondi.
3. Ordinanza del 1° ottobre 198417 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE)
Art. 1 cpv.1 lett. b
Sono considerati acquisto di fondi anche:
b. l’assunzione di un fondo, il cui acquisto non è possibile senza autorizzazione in virtù dell’articolo2 capoverso2 lettera a LAFE, congiuntamente a un patrimonio o a un’azienda (art. 181 CO) oppure mediante fusione, scissione, trasformazione di società o trasferimento di patrimonio in virtù della legge del 3 ottobre 200318 sulla fusione (LFus), se ciò porta all’aumento dei diritti dell’acquirente su questo fondo;