RU 2004 2697
Ordinanza
sul trasporto pubblico
(OTP)
Modifica del 18 mai 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 novembre 19861 sul trasporto pubblico è modificata come segue:
Preambulo visti gli articoli 22 capoverso1 e 52 della legge federale del 4 ottobre 19852 sul trasporto pubblico (LTP)
Art. 9 Termine di riconsegna
Il bagaglio depositato entro le 19.00 deve essere pronto per la consegna a partire dal secondo giorno successivo alle 9.00.
Il bagaglio depositato dopo le 19.00 vale come depositato il giorno seguente.
II
La presente modifica entra in vigore il 1º giugno 2004.
18 mai 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |