Fonte

RU 2004 2777

Ordinanza
su le banche e le casse di risparmio
(Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del 31 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:

Art. 11a cpv.1 lett. e n. 2

Sono considerati fondi propri di base, comprese le quote di capitale di azionisti minoritari in filiali sottoposte al consolidamento integrale nell’ambito del calcolo consolidato dei fondi propri:

e. per banchieri privati (società individuali, società in nome collettivo e in accomandita) inoltre: 2. gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una dichiarazione scritta risulta irrevocabilmente che, in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri creditori e che non possono essere compensati da crediti della banca né garantiti da valori patrimoniali della stessa.

Art. 11b cpv. 2 lett. a

Fanno parte dei fondi propri complementari inferiori:

a. i mutui concessi alla banca, inclusi i prestiti obbligazionari con una durata iniziale di almeno cinque anni, se da una dichiarazione scritta risulta irrevocabilmente che in caso di liquidazione, di fallimento o di procedura di risanamento, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri creditori e che non possono essere compensati da crediti della banca né garantiti da valori patrimoniali della stessa. Nei cinque anni precedenti il rimborso essi sono considerati tenendo conto di una deduzione cumulativa del 20 per cento all’anno dell’importo nominale iniziale. In caso di diritto di disdetta da parte del creditore, la fine determinante della durata del mutuo è data dalla scadenza più vicina;

Titolo 15 (art. 55–61)

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

31 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz