RU 2004 2781
Ordinanza
sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(Ordinanza sulle borse, OBVM)
Modifica del 31 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 dicembre 19961 sulle borse è modificata come segue:
Art. 22 cpv. 2 lett. b
Nel caso delle persone fisiche e delle società di persone il capitale si compone:
b. degli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una dichiarazione scritta risulta irrevocabilmente che, in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri creditori e che non possono essere compensati con i crediti del commerciante o garantiti con i suoi valori patrimoniali.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.
31 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |