RU 2004 2851
Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
Modifica del 28 aprile 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoverso1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr); visto l’articolo 12 capoversi1 lettera c e 2 della legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
Art. 2 cpv.1, 2, 2bis e 2ter
Concerne soltanto il testo francese.
Un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di:
tetraidrocannabinolo (cannabis);
morfina libera (eroina/morfina);
cocaina;
amfetamina (amfetamina);
metamfetamina;
MDEA (metilendiossietilamfetamina); o
MDMA (metilendiossimetilamfetamina).
L’Ufficio federale delle strade (USTRA) emana, d’intesa con gli esperti, direttive concernenti la prova della presenza delle sostanze di cui al capoverso2.
La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso2 non è sufficiente per stabilire l’inabilità alla guida di una persona in grado di provare di consumare una o più di queste sostanze su prescrizione medica.