Fonte

RU 2004 2875

Ordinanza
su le banche e le casse di risparmio
(Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del 24 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 maggio 19721 su le banche e le casse di risparmio è modificata come segue:

Art. 15

Abrogato

Art. 16 Attivi disponibili

Come attivi disponibili (liquidità) ai sensi dell’articolo 4 della legge valgono al valore contabile:

  1. mezzi liquidi;

  2. valori che la Banca nazionale accetta quali operazioni pronti contro termine nella politica monetaria;

  3. valori accettati in pegno dalla Banca nazionale (suscettibili di credito lombard);

  4. valori scontabili, suscettibili di credito lombard o di operazioni pronti contro termine presso la banca centrale del Paese di una succursale estera;

  5. titoli di Stati esteri e di altri enti di diritto pubblico, se sono negoziati su un mercato rappresentativo;

  6. titoli e accettazioni di banche estere di primo ordine e valori analoghi, scadenti entro sei mesi;

  7. metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio) e averi in metalli preziosi, scadenti entro un mese, previa deduzione degli impegni corrispondenti;

  8. conti correnti debitori e anticipazioni fisse, scadenti entro un mese e coperti da valori accettati dalla Banca nazionale ai sensi delle lettere b e c;

  9. l’eccedente degli attivi disponibili (art. 16a) sugli impegni a breve scadenza da compensare (art. 17a).

Gli attivi disponibili costituiti da un credito verso un debitore estero non possono essere considerati se non in quanto ne sia assicurato il pagamento in moneta svizzera o il trasferimento in Svizzera dei pagamenti da fare in valuta estera.

Gli attivi disponibili costituiti in pegno devono essere dedotti, per quanto garantiscano impegni assunti, incluso il margine di copertura.

Art. 16a, rubrica, frase introduttiva e lett. b

Attivi disponibili da compensare I seguenti attivi disponibili sono da compensare se scadono entro il termine di un mese:

b. i titoli, fintanto che non sono contabilizzati nell’articolo 16;

Art. 17, rubrica, frase introduttiva e lett. a

Impegni a breve scadenza da coprire Sono considerati impegni a breve scadenza da coprire:

a. un eccedente degli impegni a breve scadenza (art. 17a) sugli attivi disponibili da compensare (art. 16a);

Art. 17a, rubrica, cpv. frase introduttiva e cpv. 21

Impegni a breve scadenza da compensare

I seguenti impegni a breve scadenza sono da compensare se scadono entro il termine di un mese: ... 2I debiti contratti impegnando attivi disponibili (art. 16 cpv. 3) possono essere dedotti previamente dall’ammontare degli impegni a breve scadenza e non sono calcolati nella compensazione.

Art. 18, rubrica, cpv. e 31

Aliquota di copertura, obbligo di annuncio e consolidamento

Gli attivi disponibili (art. 16) devono rappresentare costantemente almeno il 33 per cento degli impegni a breve scadenza (art. 17). Per il calcolo occorre preliminarmente compensare gli attivi disponibili ai sensi dell’articolo 16a e gli impegni a breve scadenza ai sensi dell’articolo 17a. Il saldo rappresenta l’eccedente secondo l’articolo 16 capoverso1 lettera i oppure secondo l’articolo 17 lettera a.

Le banche provvedono ad un’adeguata liquidità del gruppo nel senso dell’arti-

Art. 19

Abrogato

Art. 20 Prospetto sulla liquidità

La Commissione delle banche si avvale della collaborazione della Banca nazionale per l’esecuzione delle disposizioni sulla liquidità.

Le banche compilano trimestralmente un prospetto sulla loro liquidità. La Commissione delle banche stabilisce un apposito formulario.

Art. 44 lett. r

Abrogata

II

L’allegato I è abrogato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz