Fonte

RU 2004 2911

Codice civile svizzero
(Gestione elettronica dei registri dello stato civile)

Modifica del 5 ottobre 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20011,
decreta:

I

Il Codice civile2 è modificato come segue:

Ingresso visto l’articolo 64 della Costituzione federale3; …

Art. 39 cpv.1

Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.

Art. 40 titolo marginale e cpv.3

II. Obbligo di 3 Abrogato notificazione

Art. 43a

V. Protezione e 1 Il Consiglio federale provvede, nell’ambito della documentazione divulgazione dei dati dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.

Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.

Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.

Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell’identità di una persona:

1. le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 20014 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri; 2. il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 351bis del Codice penale5 e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema; 3. il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all’articolo 359 del Codice penale; 4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse6.

Art. 45 cpv.3

La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.

Art. 45a

Ia. Banca dati 1 La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale. centrale

La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al numero di abitanti.

Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina: 1. la procedura di collaborazione; 2. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile; 3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati; 4. l’archiviazione.

Art. 48 cpv.5

Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: 1. alla notificazione di fatti dello stato civile; 2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; 3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.

Attualmente l’Ufficio federale di polizia.

Titolo finale Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile

Art. 6a

IIa. Banca dati 1 Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica centrale dello stato civile dei registri.

La Confederazione si assume le spese d’investimento fino a5 milioni di franchi.

Art. 6b

Previgente art. 6a

II

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2002.7

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2004.

28 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz