Fonte

RU 2004 3035

Ordinanza
sulle derrate alimentari
(ODerr)

Modifica del 7 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 1° marzo 19951 sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 3 cpv.1 lett. b e cpv. 9

Possono venir utilizzate come derrate alimentari:

b. le miscele e le preparazioni di derrate alimentari ai sensi della lettera a.

Una derrata alimentare autorizzata ai sensi del capoverso 2 può essere impiegata come ingrediente in una derrata alimentare composta ai sensi del capoverso 1 lettera b. Le condizioni d’autorizzazione si applicano per analogia alla derrata alimentare composta.

Art. 29 cpv. 3

Se una derrata alimentare autorizzata ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 è impiegata come ingrediente in una derrata alimentare composta ai sensi dell’articolo 3 capoverso1 lettera b, il numero di autorizzazione di cui all’articolo 3 capoverso 5 deve essere indicato tra parentesi nell’elenco degli ingredienti immediatamente dopo l’ingrediente.

Art. 51 cpv.1 lett. a

Nel caso dei prodotti di latte, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare:

a. il tenore di grasso in grammi per chilogrammo, in grammi per ettogrammo o in percentuale («%»);

Art. 56 cpv. 4 lett. f

Concerne soltanto il testo francesce.

Art. 69 cpv. 4

Per il tenore di grasso di latte sono applicabili per analogia le disposizioni relative allo yogurt (art. 70 cpv. 3).

Art. 71 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francesce.

Art. 80 cpv.1 lett. b e cpv. 3

Sui prodotti destinati alla consegna ai consumatori, invece del tenore di grasso secondo l’articolo 51 capoverso1 lettera a devono figurare:

b. il tenore di grasso in grammi per chilogrammo, in grammi per ettogrammo o in percentuale, a eccezione del latte magro concentrato (zuccherato e non zuccherato) e del latte magro in polvere.

Nel caso dello yogurt in polvere, nella denominazione specifica deve essere indicato il tenore di grasso nella parte di latte (p.es. «yogurt alla fragola in polvere con 260 g di grasso nella parte di latte/kg»).

Art. 130 cpv. 3

Il brodo (minestra chiara) può contenere, per litro del prodotto finale preparato secondo le istruzioni, non meno di 50 mg di azoto totale e non più di 12,5 g di sale commestibile.

Art. 137a Maltodestrina

La maltodestrina è un carboidrato idrosolubile ottenuto mediante parziale demolizione dell’amido e che ha la proprietà di essere destrosio-equivalente di 3–20 per cento in massa.

Art. 153 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 154 cpv. 3, 3bis e 3ter

L’aggiunta di ortaggi o di altri ingredienti deve venir indicata nella denominazione specifica. Sono eccettuati gli ingredienti secondo l’articolo 153 capoverso 5 nonché le uova e il latte.

Nella denominazione specifica si può accennare alle uova («paste alimentari all’uovo», «tagliatelle all’uovo») quando il prodotto contiene almeno 135 g di uova in guscio o congelate oppure 36 g di polvere di uovo intero per kg di prodotti di macinazione. Se vengono impiegate conserve di uova, il rapporto tra albume e tuorlo deve corrispondere a quello dell’uovo intero.

Nella denominazione specifica si può accennare al latte («paste alimentari al latte»), quando il prodotto contiene almeno 20 g di sostanza secca del latte per kg di prodotto di macinazione.

Art. 209, rubrica, cpv. frase introduttiva e lett. d, cpv. 1bis, 2 e 31

Sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di fruttosio-glucosio e sciroppo di glucosio essiccato, sciroppo di glucosio-fruttosio essiccato, sciroppo di fruttosio-glucosio essiccato

Lo sciroppo di glucosio è la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi ottenuti da amido o da inulina, che sono idonei all’alimentazione. Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:

d. contenuto di fruttosio: al massimo 5 per cento in massa, riferito alla sostanza secca.

Se lo sciroppo di glucosio è ottenuto esclusivamente da amido, può essere utilizzata la designazione «sciroppo d’amido».

Lo sciroppo di glucosio essiccato è uno sciroppo di glucosio con una sostanza secca di almeno 93 per cento in massa. Per il resto valgono le esigenze del capoverso1 lettere b, c e d. Se è stato ottenuto esclusivamente da amido, può essere utilizzata la designazione «zucchero d’amido».

Se le derrate alimentari di cui ai capoversi1 o 2 contengono più del 5 per cento in massa di fruttosio, riferito alla sostanza secca, devono essere designate come sciroppo di glucosio-fruttosio oppure sciroppo di fruttosio-glucosio o come sciroppo di glucosio-fruttosio essiccato oppure come sciroppo di fruttosio-glucosio essiccato, a seconda se è maggiore la parte di glucosio o quella di fruttosio.

Art. 211 cpv. 2 lett. a e d

Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:

  1. contenuto di fruttosio: almeno 98 per cento in massa, riferito alla sostanza secca;

  2. contenuto di glucosio: al massimo 0,5 per cento in massa.

Art. 271 cpv. 2 lett. b

Possono inoltre essere aggiunti:

b. vaniglia ed estratti di vaniglia ai prodotti descritti agli articoli 261–265;

Art. 426a

Abrogato

II

Disposizioni transitorie della modifica del 7 giugno 2004 Le derrate alimentari possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2005.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

7 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz