RU 2004 3043
Ordinanza del DFI
sul valore nutritivo
(OVn)
Modifica del 7 giugno 2004
Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 26 giugno 19951 sul valore nutritivo è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 5
Per quanto concerne gli integratori alimentari (art. 184b ODerr), i dati di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere espressi per razione giornaliera.
II
Disposizione transitoria della modifica del 7 giugno 2004 Le derrate alimentari possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2005.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.
7 giugno 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin