RU 2004 3197
Ordinanza
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE)
Modifica del 23 giugno 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 40 Importi
Durante i servizi d’istruzione di base, il supplemento di soldo giornaliero ammonta al massimo a:
50 franchi per l’ottenimento di un grado di sottufficiale o di sottufficiale superiore;
80 franchi per l’ottenimento di un grado di sottufficiale superiore a livello di corpo di truppa o del rango di ufficiale;
100 franchi per l’ottenimento del grado di capitano.
Nell’ambito degli importi massimi di cui al capoverso1, il DDPS disciplina l’ammontare del supplemento di soldo tenendo conto del grado e della funzione dei militari nonché della natura, della durata e delle particolarità dei servizi d’istruzione di base.
L’indennità di volo ammonta a 8 franchi al giorno.
II
La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2004.
23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |