Fonte

RU 2004 3197

Ordinanza
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 40 Importi

Durante i servizi d’istruzione di base, il supplemento di soldo giornaliero ammonta al massimo a:

  1. 50 franchi per l’ottenimento di un grado di sottufficiale o di sottufficiale superiore;

  2. 80 franchi per l’ottenimento di un grado di sottufficiale superiore a livello di corpo di truppa o del rango di ufficiale;

  3. 100 franchi per l’ottenimento del grado di capitano.

Nell’ambito degli importi massimi di cui al capoverso1, il DDPS disciplina l’ammontare del supplemento di soldo tenendo conto del grado e della funzione dei militari nonché della natura, della durata e delle particolarità dei servizi d’istruzione di base.

L’indennità di volo ammonta a 8 franchi al giorno.

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2004.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz