RU 2004 3209
Ordinanza
sulle sostanze pericolose per l’ambiente
(Ordinanza sulle sostanze, Osost)
Modifica del 23 giugno 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 4.15 dell’ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze è modificato come segue:
Art. Cifra 7 cpv. 7 e 8
Disposizioni transitorie
L’obbligo di autorizzazione di cui alla cifra 33 entra in vigore:
il 1° gennaio 2007 per pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorigeno permanentemente chiuso negli edifici abitativi;
il 1° gennaio 2004 per tutti gli altri impianti.
L’obbligo di eseguire un controllo della tenuta stagna di cui alla cifra 34 e l’obbligo di tenere un registro di manutenzione di cui alla cifra 35 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.
II
La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2004.
23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |