RU 2004 3515
Ordinanza del DDPS
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE-DDPS)
Modifica del 25 giugno 2004
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
ordina:
I
L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Capitolo 2a Supplementi di soldo
(art. 40 OAE)
Art. 4a
Per tutti i militari che assolvono i seguenti servizi d’istruzione di base per i quadri, indipendentemente dal grado, il supplemento di soldo giornaliero ammonta a:
5 franchi nelle scuole per aspiranti, nelle scuole sottufficiali per caporali, nei corsi di formazione per capicucina e nei corsi di formazione per sottufficiali superiori;
10 franchi nelle scuole sottufficiali per sergenti capigruppo, nei corsi di formazione tecnica per sergenti maggiori tecnici, nelle scuole per aspiranti ufficiali, nei corsi di formazione per ufficiali e nei corsi preparatori dei quadri preliminari agli stage pratici e negli stage pratici come sottufficiali;
20 franchi nei corsi preparatori dei quadri preliminari agli stage pratici e negli stage pratici come sottufficiali superiori;
25 franchi nelle scuole ufficiali, compreso il relativo stage pratico;
40 franchi nei corsi preparatori dei quadri preliminari ai servizi pratici e nei servizi pratici come caporali, sergenti, sergenti maggiori, furieri e sergenti maggiori capi;
50 franchi nei corsi preparatori dei quadri preliminari ai servizi pratici e nei servizi pratici come tenenti;