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Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito

AS 2004 3515 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 25 giu 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2004-3515/it/ordinanza-del-ddps-concernente-l-amministrazione-dell-esercito

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DDPS1 concernente l’amministrazione dell’esercito (RS 510.301.1)

RU 2004 3515

Ordinanza del DDPS
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE-DDPS)

Modifica del 25 giugno 2004

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
ordina:

I

L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Capitolo 2a Supplementi di soldo

(art. 40 OAE)

Art. 4a

Per tutti i militari che assolvono i seguenti servizi d’istruzione di base per i quadri, indipendentemente dal grado, il supplemento di soldo giornaliero ammonta a:

  1. 5 franchi nelle scuole per aspiranti, nelle scuole sottufficiali per caporali, nei corsi di formazione per capicucina e nei corsi di formazione per sottufficiali superiori;

  2. 10 franchi nelle scuole sottufficiali per sergenti capigruppo, nei corsi di formazione tecnica per sergenti maggiori tecnici, nelle scuole per aspiranti ufficiali, nei corsi di formazione per ufficiali e nei corsi preparatori dei quadri preliminari agli stage pratici e negli stage pratici come sottufficiali;

  3. 20 franchi nei corsi preparatori dei quadri preliminari agli stage pratici e negli stage pratici come sottufficiali superiori;

  4. 25 franchi nelle scuole ufficiali, compreso il relativo stage pratico;

  5. 40 franchi nei corsi preparatori dei quadri preliminari ai servizi pratici e nei servizi pratici come caporali, sergenti, sergenti maggiori, furieri e sergenti maggiori capi;

  6. 50 franchi nei corsi preparatori dei quadri preliminari ai servizi pratici e nei servizi pratici come tenenti;

Footnotes

  1. [1] RS 510.301.1 g. 80 franchi nei servizi d’istruzione di base ai gradi di sottufficiale superiore o, per gli ufficiali subalterni, alla funzione di comandante d’unità o di aiuto di comando a livello di corpo di truppa. 2 I fine settimana tra due servizi d’istruzione di base conformemente all’articolo 13 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) danno diritto al supplemento di soldo del servizio d’istruzione di base successivo. 3 Durante i congedi generali di lunga durata di cui all’articolo 40 OOPSM non sussiste alcun diritto al supplemento di soldo. II La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2004. 25 giugno 2004 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

Footnotes

  1. [2] RS 512.21