Fonte

RU 2004 3517

Ordinanza
concernente le multe disciplinari
(OMD)

Modifica del 30 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’allegato1 dell’ordinanza del 4 marzo 19961 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

Elenco delle multe 3. Conducenti di veicoli a motore; norme per i veicoli in movimento Cifre 300, 300.1 e 300.2 Fr.

300. Abrogata 300.1. Superare i pesi massimi autorizzati, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA (art. 9 cpv.1 e 30 cpv. 2 LCStr, art. 67 cpv.1 e 3 ONC)

  1. di non oltre 100 kg 100

  2. di oltre 100 kg ma di non oltre il 5 per cento per veicoli e combinazioni di veicoli con peso totale o peso totale del 200 convoglio non superiore a 3500 kg

  3. di oltre 100 kg ma di non oltre il 5 per cento, comunque di non oltre 1000 kg, per veicoli e combinazioni di veicoli con peso totale o peso totale del convoglio superiore a 3500 kg 250 300.2. Superare i carichi massimi per asse autorizzati, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA (art. 9 cpv. 2 e 30 cpv. 2 LCStr, art. 67 cpv. 2 e 3 ONC)

  4. di non oltre 100 kg 100

  5. di oltre 100 kg, ma di non oltre il 2 per cento per veicoli con peso totale superiore a 3500 kg 250

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

30 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz