RU 2004 3519
Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
Modifica del 30 giugno 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 64 rinvio all’articolo
(art. 9 cpv.1 e 4, 20, 25 LCStr)
Art. 65 rinvio all’articolo
(art. 9 cpv. 1 LCStr)
Art. 66 rinvio all’articolo
(art. 9 cpv.1 e 4 LCStr)
Art. 67 rinvio all’articolo e cpv.1 lett. a, b, cpv. 1bis, cpv. 2 lett. h, i, k, cpv. 8 e 9
(art. 9 cpv.1, 2 e 4 LCStr)
Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:
40,00 t per i veicoli a motore con più di 4 assi, gli autotreni e gli autoarticolati, ovvero 44,00 t per i medesimi veicoli nel trasporto combinato non accompagnato;
32,00 t per i veicoli a motore con 4 assi;
Per trasporto combinato non accompagnato si intende il trasporto di unità di carico (container, cassa mobile) o il trasferimento di un semirimorchio da o verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo oppure da o verso un porto svizzero senza che la merce trasportata cambi di contenitore all’atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all’altro. Il DATEC può stabilire quali stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine sono equiparate a quelle svizzere. Nel trasporto combinato non accompagnato, il conducente del veicolo deve disporre di un documento giustificativo adeguato (per es. lettera ferroviaria di vettura).
Il carico per asse non può superare: Tonnellate
per un asse triplo con passi inferiori o uguali a1,30 m 21,00
per un asse triplo con passi superiori a1,30 m e di1,40 m 24,00 al massimo
per un asse triplo con uno passo superiore a1,40 m 27,00 8 Abrogato
L’USTRA può emanare istruzioni sui carichi massimi autorizzati per asse e sul peso minimo d’aderenza per i veicoli e i trasporti speciali.
Art. 76 rinvio all’articolo e cpv. 2 lett. a
(art. 9 cpv. 3 LCStr)
I Cantoni possono permettere che gli autobus trainino:
a. un rimorchio normale adibito al trasporto di persone e, in più, un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t; oppure
Titolo prima dell’art. 78, rinvio all’articolo
Capo secondo: Veicoli speciali e trasporti speciali (art. 9 cpv. 3, 20 LCStr)
Art. 78 cpv. 2 lett. c, e, f nonché cpv. 2bis
Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l’altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:
utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;
trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone;
trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli speciali nel quadro dei limiti stabiliti dall’articolo 79 capoverso 2 lettera a.
Per i veicoli speciali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all’articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell’autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l’articolo 65a.
Art. 79 cpv. 2 lett. a, cpv. 3 e 4
Se le dimensioni e il peso legali sono superati, il permesso per tratte fuori del Cantone può essere rilasciato soltanto alle condizioni seguenti:
a. i veicoli e le combinazioni di veicoli non devono superare 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza e 44 t di peso effettivo; il carico sugli assi non deve superare 12 t per asse;
Nel caso dei permessi unici, il peso effettivo di cui al capoverso 2 lettera a può arrivare fino a 50 t se il transito attraverso i Cantoni interessati dalle tratte extracantonali viene effettuato esclusivamente in autostrada.
L’USTRA rilascia i permessi per i veicoli al servizio della Confederazione e per le corse d’importazione e le corse di transito transfrontaliero, se necessario dopo consultazione dei Cantoni.
Art. 80 cpv.1 lett. a e cpv. 4
Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse soltanto:
a. per il trasferimento e l’uso di veicoli speciali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni;
Abrogato
Art. 83
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
30 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |