RU 2004 3855
Ordinanza
sui fondi d’investimento
(OFI)
Modifica del 23 giugno 2004 (RS 951.311; RU 2004 3535)
Invece di:
Art. 37a Eccezioni applicabili ai fondi in indici
(art. 32–34 LFI)
La direzione di un fondo in valori mobiliari può investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, se:
il regolamento del fondo prevede la riproduzione di un indice per diritti di partecipazione o di credito riconosciuto dall’autorità di vigilanza (fondo in indici);
l’indice è sufficientemente diversificato e rappresentativo del mercato al quale si riferisce ed è pubblicato in modo adeguato.
Tale limite aumenta al 35 per cento nel caso dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente che domina fortemente mercati regolamentati. L’eccezione può essere fatta valere per un unico emittente.
Art. 41a Obblighi particolari di informazione nel prospetto
(art. 50 LFI)
Il prospetto deve indicare in quali categorie di strumenti di investimento sono effettuati gli investimenti e se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati. Il prospetto deve spiegare se gli strumenti finanziari derivati aumentano o riducono gli impegni e se il loro impiego ha ripercussioni sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.
Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se la direzione del fondo può investire almeno due terzi del patrimonio del fondo in investimenti diversi da quelli di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettere a e d oppure se costituisce un fondo in indici (art. 37a).
Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se il fondo in valori mobiliari presenta una maggiore volatilità a mente della composizione degli investimenti o delle tecniche di investimento applicate.
Art. 87a Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2004
Le domande di modifica di regolamento pendenti all’entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il diritto previgente.
Ulteriori segmenti di un fondo di valori mobiliari composto da più segmenti sono autorizzati solo se l’intero regolamento del fondo è adeguato alle modifiche introdotte della presente ordinanza.
Entro il 31 dicembre 2005:
le direzioni di fondi e le banche di deposito devono sottoporre congiuntamente all’autorità di vigilanza per approvazione i regolamenti dei fondi preesistenti adeguati alle nuove prescrizioni;
le direzioni di fondi di valori mobiliari preesistenti devono pubblicare i relativi prospetti modificati secondo le nuove prescrizioni come pure i prospetti semplificati per la prima volta e sottoporli entro lo stesso termine all’autorità di vigilanza;
le direzioni di fondi devono rispettare le nuove disposizioni relative ai fondi propri previste dall’articolo 16 capoverso 1 OFI.
L’autorità di vigilanza decide quando la direzione di nuovi fondi di valori mobiliari deve consegnare per la prima volta un prospetto semplificato.
In casi particolari, l’autorità di vigilanza può estendere i termini previsti nel presente articolo.
Leggasi:
Art. 37a Eccezioni applicabili ai fondi indicizzati
(art. 32–34 LFI)
La direzione di un fondo in valori mobiliari può investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, se:
il regolamento del fondo prevede la riproduzione di un indice per diritti di partecipazione o di credito riconosciuto dall’autorità di vigilanza (fondo indicizzato);
l’indice è sufficientemente diversificato e rappresentativo del mercato al quale si riferisce ed è pubblicato in modo adeguato.
Tale limite aumenta al 35 per cento nel caso dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente che domina fortemente mercati regolamentati. L’eccezione può essere fatta valere per un unico emittente.
Art. 41a Obblighi particolari di informazione nel prospetto
(art. 50 LFI)
Il prospetto deve indicare in quali categorie di strumenti di investimento sono effettuati gli investimenti e se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati. Il prospetto deve spiegare se gli strumenti finanziari derivati aumentano o riducono gli impegni e se il loro impiego ha ripercussioni sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.
Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se la direzione del fondo può investire almeno due terzi del patrimonio del fondo in investimenti diversi da quelli di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettere a e d oppure se costituisce un fondo indicizzato (art. 37a).
Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se il fondo in valori mobiliari presenta una maggiore volatilità a mente della composizione degli investimenti o delle tecniche di investimento applicate.
Art. 87a Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2004
Le domande di modifica di regolamento pendenti all’entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il diritto previgente.
Ulteriori segmenti di un fondo in valori mobiliari composto da più segmenti sono autorizzati solo se l’intero regolamento del fondo è adeguato alle modifiche introdotte della presente ordinanza.
Entro il 31 dicembre 2005:
le direzioni di fondi e le banche depositarie devono sottoporre congiuntamente all’autorità di vigilanza per approvazione i regolamenti dei fondi preesistenti adeguati alle nuove prescrizioni;
le direzioni di fondi in valori mobiliari preesistenti devono pubblicare i relativi prospetti modificati secondo le nuove prescrizioni come pure i prospetti semplificati per la prima volta e sottoporli entro lo stesso termine all’autorità di vigilanza;
le direzioni di fondi devono rispettare le nuove disposizioni relative ai fondi propri previste dall’articolo 16 capoverso 1 OFI.
L’autorità di vigilanza decide quando la direzione di nuovi fondi in valori mobiliari deve consegnare per la prima volta un prospetto semplificato.
In casi particolari, l’autorità di vigilanza può estendere i termini previsti nel presente articolo.
17 agosto 2004 Cancelleria federale