RU 2004 3867
Legge federale
sulla navigazione aerea
(LNA)
Modifica del 19 marzo 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20031,
decreta:
I
La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 103
III. Esame degli 1 La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con aiuti pubblici l’articolo 13 dell’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:
dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d’applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101, 101a e 102 della presente legge;
delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comuni, nonché da altri enti o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico o ad economia mista;
delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri. 2 Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall’Amministrazione. 3 Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di tale esame.