RU 2004 4357
Ordinanza
sull’obbligo di prestare servizio militare degli Svizzeri
all’estero e delle persone con doppia cittadinanza
(OMSEDC)
del 24 settembre 2004
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli4 capoverso5 e 5 capoverso3 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),
ordina:
Art. 1 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza, i cittadini svizzeri sono considerati:
Svizzeri all’estero, se hanno eletto domicilio all’estero prima del compimento del 18° anno d’età o se soggiornano all’estero con un congedo per l’estero valido conformemente agli articoli 44–57 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui controlli militari (OCoM);
persone con doppia cittadinanza, se hanno il loro domicilio in Svizzera e possiedono la cittadinanza di almeno un altro Stato.
Art. 2 Obbligo di leva
Le persone con doppia cittadinanza sono soggette all’obbligo di leva se non adempiono le condizioni previste dall’articolo5 capoverso 1 LM o da un accordo con un altro Stato conformemente all’articolo5 capoverso 3 LM ad esse applicabile.
Art. 3 Annuncio volontario per il reclutamento
Gli Svizzeri all’estero che non possiedono la cittadinanza del loro Stato di domicilio e le persone con doppia cittadinanza possono annunciarsi volontariamente per il reclutamento presso lo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Sono chiamati al reclutamento se:
a. non vi si oppone alcun motivo valido conformemente all’articolo7 capoverso3 dell’ordinanza del 10 aprile 20023 sul reclutamento (OREC);
dispongono di conoscenze di una lingua nazionale svizzera sufficienti per prestare servizio militare; e
non hanno già prestato servizio militare per alcun altro Stato.
Art. 4 Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione
Le persone che si annunciano volontariamente per il reclutamento devono assolvere le giornate di reclutamento se la loro domanda è stata accolta dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione delle persone abili al servizio militare reclutate conformemente alla presente ordinanza si fonda sull’ordinanza del 19 novembre 20034 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).
Art. 5 Obbligo di entrare in servizio e impiego nel servizio attivo
Per il servizio attivo, qualora sussista un bisogno da parte dell’esercito, possono:
essere chiamati a prestare servizio o annunciarsi volontariamente gli Svizzeri all’estero reclutati e abili al servizio militare;
essere chiamati al reclutamento o annunciarsi volontariamente tutti gli altri Svizzeri all’estero.
Con la chiamata, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito stabilisce il luogo d’entrata in servizio e l’equipaggiamento.
L’impiego nel servizio attivo si fonda sui bisogni dell’esercito.
Non vengono chiamati in servizio gli Svizzeri all’estero che possiedono la cittadinanza dello Stato di domicilio, se questo Stato impedisce l’entrata in servizio mediante prescrizioni legali o mediante altri provvedimenti; sono fatti salvi gli accordi internazionali.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
il decreto del Consiglio federale del 17 novembre 19715 concernente il servizio militare degli Svizzeri dell’estero e delle persone aventi la doppia cittadinanza;
l’ordinanza del 9 giugno 19876 concernente l’entrata in servizio degli Svizzeri all’estero in caso di mobilitazione di guerra.
Art. 7 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 10 aprile 20027 sul reclutamento è modificata come segue:
Art. 1 cpv.2
Il reclutamento degli Svizzeri all’estero è disciplinato dall’ordinanza del 24 settembre 20048 sull’obbligo di prestare servizio militare degli Svizzeri all’estero e delle persone con doppia cittadinanza.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2005.
24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |