RU 2004 4367
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 24 settembre 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è modificata come segue:
Art. 1bis cpv.1
Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a fr. fr.
500 15 900 0,754
900 20 100 0,772
100 22 200 0,790
200 24 300 0,808
300 26 400 0,826
400 28 500 0,844
500 30 600 0,879
600 32 700 0,915
700 34 800 0,951
800 36 900 0,987
900 39 000 1,023
000 41 100 1,059
100 43 200 1,113
200 45 300 1,167
300 47 400 1,221
400 49 500 1,274
500 51 600 1,328
Art. 100 cpv.2
I sussidi ammontano al massimo a:
un terzo delle spese computabili per i laboratori, le case e altre forme di alloggio collettivo gestite da case, menzionati nel capoverso1 lettere a, b, d;
un quarto delle spese computabili per le case e i centri giornalieri secondo il capoverso1 lettere c ed e.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |