Fonte

RU 2004 4367

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)

Modifica del 24 settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è modificata come segue:

Art. 1bis cpv.1

Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a fr. fr.

500 15 900 0,754

900 20 100 0,772

100 22 200 0,790

200 24 300 0,808

300 26 400 0,826

400 28 500 0,844

500 30 600 0,879

600 32 700 0,915

700 34 800 0,951

800 36 900 0,987

900 39 000 1,023

000 41 100 1,059

100 43 200 1,113

200 45 300 1,167

300 47 400 1,221

400 49 500 1,274

500 51 600 1,328

Art. 100 cpv.2

I sussidi ammontano al massimo a:

  1. un terzo delle spese computabili per i laboratori, le case e altre forme di alloggio collettivo gestite da case, menzionati nel capoverso1 lettere a, b, d;

  2. un quarto delle spese computabili per le case e i centri giornalieri secondo il capoverso1 lettere c ed e.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz