RU 2004 4377
Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno
(OIPG)
Modifica 24 settembre 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 dicembre 19591 sulle indennità per perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 23a cpv.1
Il contributo riscosso sul reddito di un’attività lucrativa è dello 0,3 per cento. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo proveniente da un’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a fr. fr.
500 15 900 0,162
900 20 100 0,165
100 22 200 0,169
200 24 300 0,173
300 26 400 0,177
400 28 500 0,181
500 30 600 0,188
600 32 700 0,196
700 34 800 0,204
800 36 900 0,212
900 39 000 0,219
000 41 100 0,227
100 43 200 0,238
200 45 300 0,250
300 47 400 0,262
400 49 500 0,273
500 51 600 0,285