Fonte

RU 2004 455

Legge federale
sulle bevande distillate
(Legge sull’alcool)

Modifica del 3 ottobre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20031,
decreta:

I

La legge del 21 giugno 19322 sull’alcool è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 32bis della Costituzione federale3; …

Art. 23bis cpv. 2bis

L’imposta è aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.

II

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Christophe Thomann