RU 2004 455
Legge federale
sulle bevande distillate
(Legge sull’alcool)
Modifica del 3 ottobre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20031,
decreta:
I
La legge del 21 giugno 19322 sull’alcool è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 32bis della Costituzione federale3; …
Art. 23bis cpv. 2bis
L’imposta è aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 | Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 |
|---|---|
Il presidente: Gian-Reto Plattner | Il presidente: Yves Christen |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Christophe Thomann |