RU 2004 4625
Ordinanza
concernente i contributi per la soppressione o la sicurezza
dei passaggi a livello e per altri provvedimenti intesi
a separare i modi di traffico
(Ordinanza sulla separazione dei modi di traffico)
Modifica del 3 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 novembre 19911 sulla separazione dei modi di traffico è modificata come segue:
Art. 1 lett. a
Abrogata
Sezione 2 (art. 6–13)
Abrogata
Art. 26 cpv.1 lett. a
L’applicazione della presente ordinanza compete:
a. all’Ufficio federale delle strade per i progetti delle sezioni 3 e 4 che esigono soprattutto provvedimenti d’edilizia stradale;
II
Il decreto del Consiglio federale del 24 marzo 20042 relativo all’entrata in vigore della legge federale del 19 dicembre 2004 concernente il programma di sgravio 2003 è modificato come segue:
Cpv. 3 lett. c
c. gli articoli 28 e 31 capoversi2 e 3 della cifra I/8, legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata;