Fonte

RU 2004 4625

Ordinanza
concernente i contributi per la soppressione o la sicurezza
dei passaggi a livello e per altri provvedimenti intesi
a separare i modi di traffico
(Ordinanza sulla separazione dei modi di traffico)

Modifica del 3 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 6 novembre 19911 sulla separazione dei modi di traffico è modificata come segue:

Art. 1 lett. a

Abrogata

Sezione 2 (art. 6–13)

Abrogata

Art. 26 cpv.1 lett. a

L’applicazione della presente ordinanza compete:

a. all’Ufficio federale delle strade per i progetti delle sezioni 3 e 4 che esigono soprattutto provvedimenti d’edilizia stradale;

II

Il decreto del Consiglio federale del 24 marzo 20042 relativo all’entrata in vigore della legge federale del 19 dicembre 2004 concernente il programma di sgravio 2003 è modificato come segue:

Cpv. 3 lett. c

c. gli articoli 28 e 31 capoversi2 e 3 della cifra I/8, legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata;