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Ordinanza concernente l’adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR

AS 2004 4655 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 3 nov 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2004-4655/it/ordinanza-concernente-l-adeguamento-delle-disposizioni-legali-in-seguito-alla-fusione-degli-uffici-federali-imes-e-ufr

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20),

RU 2004 4655

Ordinanza
concernente l’adeguamento delle disposizioni legali
in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR

del 3 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoverso1 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 172.010

I

Gli atti legislativi qui elencati sono modificati come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 14b cpv.1

L’ammissione provvisoria può essere proposta dal Ministero pubblico della Confederazione e dall’autorità cantonale di polizia degli stranieri.

Art. 20 cpv.1

Le decisioni dell’Ufficio federale della migrazione possono essere impugnate dinanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia, purché il ricorso non sia di competenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo.

Art. 22e cpv.1 frase introduttiva e lett. d

L’Ufficio federale della migrazione può accordare alle autorità enumerate qui di seguito l’accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali del Registro centrale, nella misura in cui l’adempimento dei compiti legali lo esiga:

d. la Commissione di ricorso in materia d’asilo, per l’adempimento dei suoi compiti in virtù della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo e della presente legge;

alla fusione degli uffici federali IMES e UFR

Footnotes

  1. [3] RS 142.31

2. Legge del 26 giugno 19984 sull’asilo

Art. 101 cpv.1 lett. c

Abrogata

Art. 105 cpv.1 lett. c

La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale concernenti:

c. l’allontanamento disposto giusta la presente legge;

Footnotes

  1. [4] RS 142.31

3. Codice penale5

Art. 351bis cpv.2 lett. d ed e

Nell’ambito previsto dal capoverso1, le autorità seguenti possono diffondere segnalazioni tramite il RIPOL:

  1. Ufficio federale della migrazione;

  2. abrogata

Art. 360bis cpv.2 lett. e ed f

Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2):

  1. Ufficio federale della migrazione;

  2. abrogata

Footnotes

  1. [5] RS 311.0

Footnotes

  1. [2] RS 142.20

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz