RU 2004 4709
Ordinanza sull’energia
(OEn)
Modifica del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:
Capitolo 1a Etichettatura dell’elettricità e prova del metodo di produzione
e dell’origine
Sezione 1 Etichettatura dell’elettricità
Art. 1a Obbligo di etichettatura
Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali (aziende soggette all’obbligo di etichettatura) devono informare i propri consumatori finali almeno una volta all’anno in merito a tutta l’elettricità fornita loro, in particolare su:
la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per l’energia fornita (insieme dei fornitori);
l’origine dell’elettricità (produzione in Svizzera o all’estero);
l’anno di riferimento;
il nome e l’ufficio di contatto dell’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura.
L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura deve tenere una contabilità dell’elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso1 lettere a–c.
Art. 1b Obbligo d’informazione
Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità ad aziende soggette all’obbligo di etichettatura o a prefornitori di aziende soggette all’obbligo di etichettatura (aziende soggette all’obbligo d’informazione) devono trasmettere alle aziende alle quali forniscono elettricità almeno le seguenti informazioni:
a. il quantitativo di elettricità fornito;
il vettore energetico impiegato per la produzione di elettricità;
l’origine dell’elettricità (produzione in Svizzera o all’estero).
Le informazioni di cui al capoverso1 devono essere comunicate per ogni anno civile, al più tardi entro la fine di aprile dell’anno successivo. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.
L’azienda soggetta all’obbligo d’informazione deve tenere una contabilità dell’elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso1.
Art. 1c Esigenze in materia di etichettatura e di contabilità dell’elettricità
Le esigenze in materia di etichettatura e di contabilità dell’elettricità sono disciplinate nell’allegato 4.
Sezione 2 Prova del metodo di produzione e dell’origine dell’elettricità
Art. 1d Contenuto della prova
Su domanda dei produttori di elettricità, gli uffici di omologazione e di valutazione della conformità rilasciano una prova concernente:
quantitativo di elettricità prodotto;
vettore energetico impiegato per la produzione dell’elettricità;
periodo e il luogo di produzione.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può precisare i requisiti della prova di cui al capoverso1. Può stabilire requisiti supplementari per parificare la prova alle norme internazionali.
La prova di cui al capoverso1 può essere utilizzata per adempiere l’obbligo d’informazione di cui all’articolo 1b.
Art. 1e Procedura di omologazione
La procedura di omologazione deve essere trasparente e affidabile, in particolare al fine di evitare la doppia registrazione dello stesso quantitativo di elettricità.
Il Dipartimento stabilisce la procedura di omologazione.
Art. 5a Compensazione dei costi supplementari
Per costi supplementari si intende la differenza tra la rimunerazione dei produttori indipendenti conformemente all’articolo 7 capoverso 3 o 4 della legge e il prezzo d’acquisto stabilito in base all’andamento del mercato.
Un organismo indipendente designato dai gestori delle reti di trasmissione rimborsa su domanda i costi supplementari alle aziende incaricate dell’approvvigionamento in energia.
L’organismo indipendente è autorizzato a chiedere la documentazione necessaria alle aziende che inoltrano la domanda, al fine di esaminarla.
L’autorità designata dal Cantone conformemente all’articolo 7 capoverso 6 della legge decide in merito a controversie risultanti dalla compensazione dei costi supplementari. Comunica le sue decisioni all’organismo indipendente.
Art. 5b Trasferimento dei costi supplementari
I gestori delle reti sono tenuti ad accreditare i costi all’organismo indipendente. Tali costi comprendono i costi supplementari rimborsati e i costi d’esecuzione dell’organismo indipendente.
Possono trasferire i costi di cui al capoverso1 ai gestori dei livelli di tensione inferiori. Questi ultimi possono trasferirli ai consumatori finali.
Art. 5c Rendiconto
L’organismo indipendente riferisce annualmente all’Ufficio federale sui rimborsi e i trasferimenti dei costi supplementari come pure sui costi da esso sostenuti per l’esecuzione.
Art. 7 cpv.2 frase introduttiva
Il Dipartimento può fissare, tenendo conto di norme armonizzate sul piano internazionale, eventualmente di norme nazionali, e dopo aver sentito organismi specializzati riconosciuti: …
Art. 8
Abrogato
Art. 21a Organismi di omologazione e di valutazione della conformità
Gli organismi di omologazione e di valutazione della conformità che allestiscono rapporti o certificati devono essere:
accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e la designazione;
riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di accordi internazionali; o
essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.
Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati nel capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica dell’organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).
Art. 22 cpv.1
L’Ufficio federale controlla se l’etichettatura dell’elettricità, il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi supplementari e gli impianti e apparecchi commercializzati corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini per campionatura e esamina le indicazioni fondate secondo cui i valori non corrispondono alle prescrizioni.
Art. 27 cpv.1
Per la decisione di misure in rapporto con il controllo successivo (art. 22), l’Ufficio federale riscuote un emolumento in funzione del tempo impiegato e del grado di difficoltà (100–130 fr./ora).
Art. 28 lett. c e d
È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
non adempie all’obbligo di etichettatura (art. 1a);
non adempie all’obbligo d’informazione (art. 1b).
II
Le appendici1.2 e 4 sono modificate come segue: 1. Appendice 1.2 Esigenze per la commercializzazione di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e loro combinazioni 7. Indicazione del consumo d’energia ed etichettatura Numero 7.1 lett. b Il consumo di energia e l’etichettatura sono indicati conformemente:
b. alla direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 19943 che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni nella versione della direttiva 2003/66/CE.
2. L’ordinanza è completata con una nuova appendice 4 conformemente alla versione qui annessa.
GU L 45 del 17.2.1994, p.1, modificato dalla direttiva 2003/66/CE (GU L 170 del 9.7.2003, p. 10). Il testo della direttiva può essere domandato all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Centro svizzero d’informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Appendice 4
Esigenze in materia di etichettatura e di contabilità dell’elettricità
1 Contabilità dell’elettricità per le aziende soggette all’obbligo di etichettatura e d’informazione
1.1 La contabilità dell’elettricità comprende i dati necessari per adempiere all’obbligo di etichettatura e d’informazione (art. 1a e 1b). 1.2 L’anno di riferimento della contabilità dell’elettricità è l’anno civile precedente. 1.3 I vettori energetici devono essere designati come segue:
Categorie principali obbligatorie Sottocategorie Energie rinnovabili Forza idrica Altre energie rinnovabili Energia solare Energia eolica Biomassaa Geotermia Energia nucleare Vettori energetici fossili Petrolio Gas naturale Carbone Rifiutib Vettori energetici non omologabili a Biomassa solida e liquida e biogas, senza rifiuti in impianti d’incenerimento e in discariche. b Rifiuti in impianti d’incenerimento e in discariche.
1.4 Se vi sono vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono essere indicate tutte le sottocategorie. 1.5 La base per l’attribuzione a una categoria è costituita dalla relativa prova, in particolare dal contratto, dalla prova conformemente all’articolo 1d, dalla prova d’origine, dal certificato o dallo stato del contatore dell’impianto di produzione. La prova di riferimento deve poter essere presentata nei controlli successivi. 1.6 Se non sussiste alcuna prova di riferimento o se non è possibile stabilire chiaramente il metodo di produzione e l’origine, il quantitativo di elettricità corrispondente deve essere attribuito alla categoria principale «Vettori energetici non omologabili». 1.7 Ogni categoria contiene come indicazione dell’origine le quote di elettricità prodotta in Svizzera e all’estero. Questa indicazione non è richiesta per la categoria principale «Vettori energetici non omologabili». 1.8 L’elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo dell’insieme dei fornitori. Questa fattispecie si applica in particolare per le forniture di elettricità concordate contrattualmente di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri. 1.9 L’Ufficio federale elabora, in collaborazione con le aziende del settore dell’elettricità, un supporto d’esecuzione per la contabilità dell’elettricità.
2 Etichettatura per aziende soggette all’obbligo di etichettatura
2.1 L’etichettatura per i consumatori finali ha luogo almeno una volta ogni anno civile, sul conteggio dell’elettricità o in allegato, indirizzato agli stessi. Sono consentite ulteriori pubblicazioni. 2.2 Le aziende soggette all’obbligo di etichettatura sono tenute a informare i consumatori finali anche quando il conteggio dell’elettricità è presentato da un’altra azienda. 2.3 L’etichettatura deve riferirsi ai dati dell’anno civile precedente al più tardi a partire dal 1° luglio. 2.4 L’etichettatura si effettua mediante tabella (es.: figura 1). Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm. 2.5 È consentito completare la tabella con grafici (es.: figura 2) o con altre informazioni supplementari, ad esempio sui prodotti di elettricità acquistati da determinati gruppi di clienti (es.: figura 3) se è garantita la comprensione e la leggibilità della tabella.
Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità in base alle esigenze minime Figura 1 Etichettaturadedella Marquage corrente l'électricité Il vostro Votre fornitorede fournisseur di courant: corrente: EVU EAE ABC Contact: www.EVU-ABC.ch;Tél: www.EAE-ABC.ch; tel. 01 111 22223333 044-111 Anno Annéedi riferimento: de référence: 2004 2005 La courant Le correntefourni fornita à ai nosnostri clienti client à été è stata à partir produit prodottade: con: in % en % Totale dalla Energies renouvelables Energie rinnovabili 50.0% 40.0%
cm Energie hydraulique Forza idrica 50.0% 40.0% Autres énergiesrinnovabili Altre energie renouvelables 0.0% 0.0% Energiesnon renouvelables 45.0% 30.0% Energie Energianucléaire nucleare 45.0% 30.0% Vettori fossiles energetici fossili 0.0% 0.0% Déchets2.0%2.0% Vettori energetici Agents énergétiques non nonomologabili vérifiables 3.0% Total Totale 100.0% 72.0% Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità completata con un grafico Figura 2 Marquage dedella Etichettatura l'électricité corrente Vettori Votre Il fournisseur vostro fornitorede di corrente: EAE courant: EVUABCABC Agents Rifiuti: energetici non énergétiques non Contact: www.EVU-ABC.ch; www.EAE-ABC.ch; tel. 01 Tél: 111 22 33 044-111 Déchets vérifiables omologabili: 2%2% 3% Anno de Année di référence: riferimento: 2004 2005 3% La corrente fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: Le courant fourni à nos client à été produit à partir de: in % en Totale
cm Energierenouvelables Energies rinnovabili 50.0% 40.0% Forza idrica Energie hydraulique 50.0% 40.0% Energie Altreénergies Autres energierenouvelables rinnovabili 0.0% 0.0% rinnovabili: renouvelables 50% 50% Energies non renouvelables 45.0% 30.0% Energies non Energie non renouvelables Energia Energie nucleare nucléaire 45.0% 30.0% rinnovabili: 45% Vettorifossiles Energies energetici fossili 0.0% 0.0% 45% Déchets2.0%2.0% Agents Vettoriénergétiques energetici non nonvérifiables omologabili 3.0% Total Totale 100.0% 72.0% Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità con informazioni supplementari sul prodotto di elettricità fornito a un determinato gruppo di clienti Figura 3 Etichettatura Marquage de della corrente l'électricité Il vostro Votre fornitorededicourant: fournisseur corrente: EVU EAEABC ABC Prodotto di elettricità: Contact: www.EVU-ABC.ch; www.EAE-ABC.ch; tel. Tél:01 111 222233 044-111 33 «ABC-Hydro» Votre produit: "ABC-Hydro" Année di Anno riferimento: de référence: 2005 2005
Le
Il prodotto Vortre «ABC-Hydro» produit "ABC-Hydro" cheaviétéè Lacourant fourni corrente à nosaiclient fornita nostrià été è à produit clienti partir stata de: con: prodotta stato fornito produit à è stato partir de: prodotto con: in en % Totale Suisse Totale Energies renouvelables Energie rinnovabili 50.0% 40.0% 100.0% 100.0%
cm Energie hydraulique Forza idrica 50.0% 40.0% 100.0% 100.0% Autres Altre énergies renouvelables energie rinnovabili 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Energie non nonrenouvelables rinnovabili 45.0% 30.0% 0.0% 0.0% Energie Energianucléaire nucleare 45.0% 30.0% 0.0% 0.0% Vettori fossiles Energies energetici fossili 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Déchets2.0%2.0% 0.0% 0.0% Vettori energetici Agents nonnon énergétiques omologabili vérifiables 3.0% 0.0% Totale 100.0% 72.0% 100.0% 100.0%