Fonte

RU 2004 4811

Ordinanza
sulle infermità congenite
(OIC)

Modifica del 17 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 secondo periodo

… Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare l’elenco ogni anno, sempreché le uscite supplementari per l’adeguamento a carico dell’assicurazione non eccedano complessivamente tre milioni di franchi all’anno.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2004.

17 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz