RU 2004 4811
Ordinanza
sulle infermità congenite
(OIC)
Modifica del 17 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 secondo periodo
… Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare l’elenco ogni anno, sempreché le uscite supplementari per l’adeguamento a carico dell’assicurazione non eccedano complessivamente tre milioni di franchi all’anno.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2004.
17 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |