RU 2004 4977
Ordinanza
sulle infermità congenite
(OIC)
Modifica del 1° dicembre 2004
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo1 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite,
ordina:
I
L’elenco contenuto nell’allegato all’ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite è modificato come segue:
Art. N. 387, 390, 428, 463, 466
387. Epilessia congenita (ad eccezione delle forme per le quali una terapia anticonvulsiva non è necessaria, oppure è necessaria solo durante una crisi) 390. Paralisi cerebrali congenite (spastiche, discinetiche [distoniche, coreoatetosiche], atassiche) 428. Paresi congenite dei muscoli dell’occhio (se sono necessari prismi, operazioni o trattamento ortottico) 463. Turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi e ipotireosi) 466. Turbe congenite della funzione delle gonadi (malformazioni delle gonadi, anorchidia, sindrome di Klinefelter e resistenza agli androgeni; cfr. anche
Art. N. 488 )
II
La presente modifica entra in vigore il 1°gennaio 2005.
1° dicembre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin